Grazie alla tempestività della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, pubblico gli articoli del decreto legge, riguardante le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e
il consolidamento dei conti pubblici
(c.d. Decreto Monti), riferiti alla materia lavoro.
E' evidente che successivamente sarà possibile fare gli approfondimenti.
Nb. E' possibile che in fase di pubblicazione qualche comma venga modificato.
Articolo 2 - Agevolazioni
fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
Articolo 6
- Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Articolo 24 -
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 34 -
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli
ex-ante
Articolo 39 -
Misure per le micro, piccole e medie imprese e per l'internazionalizzazione
delle imprese
Articolo 40 -
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
Articolo 2
Agevolazioni fiscali riferite al
costo del lavoro nonché per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile
delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di
presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora
pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di
attuazione del presente articolo.
3. All'articolo 11, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta"
sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia"
sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".
4. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2011.
Articolo 6
Equo indennizzo e pensioni
privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati
gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui
al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica,
inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta
data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data.