Senza presunzione di essere esaustivi, con l'aiuto della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena e senza alcun commento, in
considerazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della c.d.
legge
di stabilità (Legge n. 183 del 12 novembre 2011), sono stati estrapolati
le novità più interessanti che concernono la materia del lavoro:
a)
contratti a termine (art. 4,
comma 12): è stato aggiunto il comma c-bis all’art.
10, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001 con il quale viene specificato
che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo dei
Vigili del Fuoco non costituiscono rapporti di impiego con
l’amministrazione;
b)
dipendenti pubblici in esubero (art.16):
viene riscritto l’art. 33 del D.L.vo n. 165/2001. I dipendenti in
esubero possono essere messi in disponibilità per 24 mesi. In caso
di eccedenza, fatte le prescritte comunicazioni anche alle
associazioni di comparto ed alle RSU (prima c’era una
apposita procedura modellata su quella già prevista dall’art. 4
della legge n. 223/1991), trascorsi 10 giorni, le Amministrazioni
risolvono il rapporto di lavoro con il personale che maturato 40 anni
di contributi o, in subordine, potranno ricollocarli presso altri
settori della stessa o di altra Amministrazione in ambito regionale.
Trascorsi 90 giorni, il personale non ricollocabile all’interno
della stessa Amministrazione o in altro ambito regionale o che ha
rifiutato il trasferimento è collocato in disponibilità con una
indennità pari all’80% (comprensiva dello stipendio e
dell’indennità integrativa speciale) per 24 mesi. Il periodo in
disponibilità è riconosciuto utile ai fini pensionistici;
c)
apprendistato (art. 22, comma
1): a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene
riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro
con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono
apprendisti. Fino al 31 dicembre 2011 essa resta dell’1,5% per il
primo anno e del 3% per il secondo anno. Lo sgravio, a prescindere
dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore
artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n.
167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore
resta sempre la stessa (5,84%). L’utilizzazione della parola
“sgravio” sembrerebbe far presumere, ma qui è doveroso attendere
un chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro e dell’INPS,
un cambio di indirizzo rispetto a quanto sostenuto nel 2008 quando si
sostenne che la contribuzione di riferimento degli apprendisti fosse
il frutto di una politica finalizzata a favorire l’occupazione
giovanile, a prescindere dalle agevolazioni previste per altre
assunzioni (v. lavoratori in mobilità) ove è richiesto il DURC e
l’applicazione economica e normativa del CCNL e, se esistente,
della contrattazione di secondo livello. Per il calcolo numerico dei
dipendenti si ritiene opportuno ricordare come in passato (e si
ritiene anche oggi) debbano essere esclusi i soggetti in
forza con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i
lavoratori somministrati o i lavoratori assunti dopo esperienze in
prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre quelli a
tempo parziale vanno considerati “pro – quota” (art. 6 del
D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti con lavoro intermittente in
proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco
di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003).. La
disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. “apprendisti
in mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.L.vo n.
167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i
lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25,
comma 9, della legge n. 223/1991;
d)
contribuzione per la gestione separata
(art. 22, comma 1): dal 1° gennaio 2012 aumenta di un
punto per i collaboratori coordinati e continuativi ed anche per chi
è iscritto ad altra forma di gestione pensionistica e che esercita
un’attività per la quale deve essere effettuato il versamento alla
gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995);
e)
contratti di inserimento (art.
22, comma 3): viene cambiata la lettera e) del comma 1 dell’art. 54
del D.L.vo n. 276/2003: essa punta ad un migliore inserimento delle
donne negli ambienti di lavoro e riguarda “ donne
di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi residenti in un’area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile sia inferiore di almeno venti punti percentuali
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi di dieci punti percentuali quello maschile. Le aree sono
individuate con DM concertato tra Lavoro ed Economia, entro il 31
dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo”. Per
gli anni dal 2009 al 2012 le aree geografiche sono individuate
secondo quanto previsto nella tabella Allegato A al nuovo testo
dell’art. 54.
f)
contratto a tempo parziale (art.
22, comma 4): viene abrogata la convalida di trasformazione dei
contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la
direzione provinciale (“rectius” territoriale) del lavoro
competente per territorio. Al contempo vengono abrogaste le lettere
a) e b) del comma 44. Dell’art. 1 della legge n. 247/2007,
introdotte in ossequio al c.d. “protocollo del Welfare”;
g)
telelavoro (art. 22, comma
5): sono previste alcune facilitazioni. I benefici previsti dall’art.
9, comma 1, lettera a) della legge n. 53/2000 sono riconosciuti anche
nell’ipotesi di contratto a termine o reversibile. Vale
la pena di ricordare come la disposizione appena richiamata si
proponga lo scopo di incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa finalizzata a conciliare i tempi di vita e di
lavoro, attraverso fondi alle imprese con un organico fino a 50
dipendenti, che applichino accordi contrattuali che prevedono
azioni positive per la lavoratrice madre ( o padre lavoratore)
per particolari forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.
I disabili (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999) possono essere
assunti (o il loro rapporto può subire anche una mutazione) con
modalità di telelavoro. Le convenzioni ex art. 11 della legge n.
68/1999 possono stabilire anche modalità di telelavoro (la norma
parla “impropriamente” di contratto di telelavoro). I lavoratori
in mobilità possono essere assunti anche con modalità di
telelavoro. Si ricorda, per inciso, che nel settore privato la
disciplina è rimandata ad un accordo interconfederale del 9 giugno
2004 che ha recepito l’accordo – quadro europeo , mentre nel
settore pubblico è normato dal D.L.vo n. 70/2000;
h)
decontribuzione e sgravio contributivo (art.
22, comma 6): viene riconosciuta anche per i c.d. “contratti di
prossimità” la decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo
sulle somme corrisposte a titolo di produttività, miglioramento del
servizio ed incentivo, previsto dall’art. 8 della legge n. 148/2011
e con le medesime modalità ivi previste e successivamente “spiegate”
dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro;
i)
IRAP (art. 22, comma 7): per
il 2012 le Regioni possono disporre la deduzione dalla base
imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti
del settore privato;
j)
Credito d’imposta nel Mezzogiorno (art.
22, comma 8): viene assicurata la piena operatività del credito
d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno attraverso un
decreto non regolamentare stabilito d’intesa all’interno della
conferenza Stato – Regioni;
k)
lavoratori dello spettacolo (art.
22, comma 9): viene cancellato il libretto personale dei lavoratori
dello spettacolo;
l)
ENPALS (art. 22, comma 9):
l’Istituto (con l’introduzione della lettera g) nell’art. 6,
comma 1, del D.L.vo n. 276/2003) viene autorizzato ad effettuare
attività di intermediazione nel settore dello spettacolo
m)
Ammortizzatori sociali ( art.
33, commi 21, 22 23, 24): vengono prorogati a tutto il 2012 una serie
di ammortizzatori sociali in scadenza tra cui quelli in deroga,
quelli di CIG, di mobilità, di disoccupazione speciale anche senza
soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi ed
aree regionali. Vengono stanziati 80 milioni di euro per il
finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi e viene
prorogata, a richiesta , a favore di alcune categorie, il
trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle
deliberate non ancora percepite;
n)
Incentivi per le assunzioni di particolari categorie
( art. 33, comma 25): sono prorogati a tutto il 2012 gli
incentivi previsti a favore di alcuni soggetti (ad esempio, gli “over
50” a rischio di esclusione). La norma cui occorre riferirsi è
quella contenuta nell’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge
n. 191/2009. Le modalità saranno definite, come in passato,
attraverso un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia.
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