lunedì 27 febbraio 2012

Articolo 18: quante falsità....





Sull'articolo 18 si è aperta da tempo una querelle destinata a durare nel tempo.
Sembrerebbe ormai che causa del declino industriale del nostro Paese sia, appunto, l'articolo 18.
Tutti ne parlano, tutti ne pontificano ma nessuno con chiarezza ha spiegato che cosa prevede, cosa sia, come si applica, quando si applica.
Per chi ha un minimo di dimistichezza con la materia, non fa alcuna fatica a capire che i commentatori politici e gli stessi politici stanno, non solo facendo una grande confusione, ma sono caduti (in buona o in mala fede) in una disinformazione che sta nutrendo tutta la discussione.
Senza avere la presunzione di chiarire, ma solo con l'auspicio di dare elementi di conoscenza, pubblico l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n.300 attualmente in vigore e l'appello di 150 avvocati che intendono sottolineare la reale portata dellla norma.


domenica 26 febbraio 2012

Intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienze dell'appaltatore





Il Ministero del Lavoro è intervenuto con una propria circolare, la n. 3 del 16 febbraio 2012, pubblicata in calce, chiarendo gli ambiti, le modalità con le quali si possono avviare le procedure di intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti nel caso di inadempienze contrattuali da parte del appaltatore.

La circolare fa chiarezza su tutta una serie di aspetti che determinavano difficoltà interprertative che di fatto avevano bloccato l'applicazione della norma.
Si è in presenza di un intervento volto a garantire i lavoratori in presenza delle inandempienze del proprio datore di lavoro (mensilità, contributi previdenziali, tfr (limitatamente al periodo di appalto, ect)

giovedì 9 febbraio 2012

Gli importi dei tetti massimi delle misure a sostegno del reddito dei lavoratori


Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2012.(circolare Inps 20 del 08/02/2012)

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 
Trattamenti di integrazione salariale.
 
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77 Basso  931,28  876,89
Superiore 2.014,77 Alto  1.119,32 1.053,95 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
 
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77 Basso  1.117,54  1.052,28
Superiore 2014,77 Alto  1.343,18 1.264,74 
  

mercoledì 8 febbraio 2012

Una sentenza della Cassazione sull'estorsione operata dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente


Il datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con una larvata minaccia di licenziamento, ad accettare un salario inadeguato rispetto al lavoro svolto e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, va condannato per il reato di estorsione. E' questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4290 del 1° febbraio 2012, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, indagato per estorsione, con il quale richiedeva la revoca degli arresti domiciliari. Nel caso di specie, al momento della corresponsione del salario, i lavoratori, da una parte, dovevano firmare una quietanza corrispondente all'importo della busta paga e, dall'altra, dovevano poi restituire in contanti la differenza pena l'immediato licenziamento ed il concreto pericolo di non poter più trovare lavoro presso altri imprenditori a seguito delle pressioni fatte dall'indagato affinché non li assumessero. Le modalità sia dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalità con le quali veniva corrisposto il salario, configurano - si legge nella sentenza - da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) sia l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalità, non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto. Giusti dunque gli arresti domiciliari per l'imprenditore motivati dal timore dell'inadeguatezza delle misure meno afflittive a garantire che il soggetto non intervenisse ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale.

martedì 7 febbraio 2012

Formazione di INLA Sicilia: al via 124 tirocini retribuiti con sussidio di 750 euro mensili. Della serie a taci e maci. Quale informazione?


Il Ministero del Lavoro, a seguito di una convenzione istituzionale sottoscritta con la Regione Siciliana, ha deciso di sperimentare il Progetto Inla sull’intero territorio regionale finanziando, così di fatto, INLA Sicilia.
L’incarico è stato affidato dal Ministero del Lavoro al Consorzio ASI di Palermo, in collaborazione con Italia Lavoro, affinchè si possano creare, secondo loro, le condizioni di stabile occupazione, conseguentemente monotona, per centinaia di siciliani.
Destinatarie dell’iniziativa sono le aziende con sede operativa in Sicilia che possono fare richiesta al Consorzio ASI per veder finanziati uno o più tirocini
A selezionare i tirocinanti saranno le Aziende stesse. 
Il percorso formativo ha la durata di 6 mesi durante i quali al tirocinante viene corrisposto dal Consorzio ASI un sussidio mensile di € 750,00 lordi.
Entro i due mesi successivi al termine del percorso formativo le Aziende hanno l’onere di assumere il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, part time o con contratto di apprendistato professionalizzante. L’assunzione è monitorata per un anno, al termine del quale il Consorzio ASI eroga alle Aziende che hanno creato nuova occupazione, come premio, un bonus assunzionale del valore di € 5.000 per ogni tirocinio formativo trasformato in rapporto di lavoro di almeno 30 ore settimanali.
Sotto le 30 ore il bonus viene comunque concesso ma riproporzionato in base al numero delle ore previste nel contratto.
La massima trasparenza è dovuta. 

Altre informazioni sul sito www.inlasicilia.it 


sabato 4 febbraio 2012

Cassa Integrazione: compatibilità con attività lavorativa


Una serie di circolari dell'INPS, di cui l'ultima è la n. 130 del 4 ottobre 2010, ha chiarito in quali casi un lavoratore in cassa integrazione può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, senza perdere il diritto al trattamento.
Di norma, l'integrazione salariale non può essere corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate. Tuttavia questa incompatibilità non è assoluta. Infatti, perde il diritto al trattamento solo il lavoratore che inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso un diverso datore di lavoro.
Al contrario, si ha piena compatibilità tra lavoro ed integrazione salariale, se la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa che ha dato luogo all'integrazione salariale: in pratica se si tratta di un lavoro part-time con tempi e orari diversi da quello sospeso. Lo stesso vale per il lavoro accessorio, che è consentito fino al 31 dicembre 2012 nel limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare riferiti ad ogni singolo lavoratore, pur se le prestazioni sono avvenute per più committenti.
Inoltre, c'è cumulabilità parziale nei casi in cui il nuovo lavoro sia a tempo parziale o determinato, oppure sia un lavoro autonomo, e in cui i redditi che ne derivano siano inferiori al trattamento di cassa integrazione: spetta al lavoratore comunicare e dimostrare quanto guadagna, per avere diritto all'integrazione parziale fino a raggiungere l'ammontare previsto dalla legge.

La narrazione e i fatti. Il governo Meloni fa scuola

NARRAZIONE: “si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di la...