domenica 20 febbraio 2011

La Corte di Cassazione sui rapporti di lavoro a termine

Un'interessantissima relazione della Suprema Corte di Cassazione sui pronunciamenti relativi al rapporto di lavoro a termine.
Uno strumento utilissimo che consente di valutare, sulla base di indirizzi giurisprudenziali, la correttezza apposizione di un termine ad un contratto di lavoro.
Tutto ciò assume particolare rilevanza alla luce del collegato al lavoro che impone termini di decadenza nell'impugnazione di un contratto a termine.
Buona lettura.

La relazione della Corte di Cassazione

venerdì 18 febbraio 2011

Ministero del Lavoro: tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività

L'Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, relativamente all'art. 1, comma 47, della Legge 220 del 2010 - imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, ritornando a dare ulteriori chiarimenti sulla tassazione particolare che potrebbero godere alcuni emolumenti riconosciuti a titolo di incremento di produttività.
L'imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata a un accordo collettivo, aziendale o territoriale. Non è più ammessa l'intesa individuale per qualificare alcune somme come "corrispettivi" per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

Indagine sul funzionamento del servizio 118 in Sicilia

Il 27 gennaio scorso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha approvato la relazione sul funzionamento del servizio 118 di emergenza-urgenza in Sicilia, avente ad oggetto i risultati dell’indagine sulle misure conseguenziali adottate dall’Amministrazione regionale per ovviare alle criticità riscontrate dalla stessa Sezione di controllo nel sistema di gestione del servizio 118 (delibera 2/2008) e concernenti fra l’altro, l’aumento del numero delle ambulanze (da 157 a 280) e degli autisti soccorritori (da 1570 a 3009 unità) con conseguente anomala lievitazione dei costi. La Corte siciliana ha osservato che il servizio è stato interamente riorganizzato a seguito della nuova regolamentazione recata all’art. 24 della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, di riforma del sistema sanitario regionale, che ha previsto la costituzione di una società consortile per azioni (la SEUS s.c.p.a.) quale nuovo soggetto cui affidare la gestione in house del servizio. L’indagine condotta ha, tuttavia, messo in evidenza il permanere di ulteriori criticità non ancora del tutto superate malgrado il processo di riorganizzazione avviato. Fra queste, in primo luogo, la previsione di un utile di impresa che la Regione dovrà corrispondere al precedente gestore per tutto il periodo transitorio della gestione. In secondo luogo, l'esistenza di contenziosi a riguardo di pretese di compensi per lavoro straordinario che seppure contestati dalla Regione lasciano permanere il rischio di eventuale soccombenza (circa € 42 mln). Fra le raccomandazioni della Corte figura, innanzitutto, l’esigenza di evitare in modo assoluto ulteriori assunzioni di personale, in considerazione della consistenza dell’organico, in esubero rispetto alle esigenze del servizio e la necessità di fissare precise regole da seguire all’atto dell’acquisizione dei beni strumentali. Andranno, infatti, previste, dopo una prima fase di assestamento, l’obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente fornitore, nonché un’ampia attività preliminare di valutazione al fine di individuare sempre la soluzione (leasing, acquisto etc.) economicamente più conveniente sulla base di costi standard (attraverso, ad esempio, il ricorso a Consip). (mll)

La relazione della Corte dei Conti

giovedì 17 febbraio 2011

ASSICURAZIONE CASALINGHE E SICUREZZA DEL LAVORO DOMESTICO

Un articolo della dott. Silvana Toriello tratto dal sito www.laprevidenza.it nel quale viene spiegata l'assicurazione Inail per le casalinghe.

Nel sistema italiano esiste una legge che rappresenta un po’ un fiore all’occhiello , una legge cui molti all’estero guardano con attenzione e che riconosce la pericolosità del lavoro domestico notorio essendo che proprio le mura domestiche rappresentano una fonte di pericolo di non secondario rilievo.
L‘assicurazione per le/i casalinghe/i è entrata in vigore dal 1° marzo 2001.
Le fonti normative sono: la legge 493/99, recante “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici “ i DD.MM. 15/9/2000 e 31/1/2006, la Legge 296/2006 (finanziaria 2007).
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 28 DEL 1995
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 1995, ha affermato l’equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia – per il suo valore sociale ed economico – alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione. In conseguenza di ciò ed anche per la spinta delle Associazioni delle casalinghe, il nostro Parlamento, primo in Europa, ha emanato nel 1999 la legge n. 493, che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Detta Legge all’articolo 6 comma 1 richiama letteralmente il principio posto dalla Corte Costituzionale prevedendo: “Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l’intera collettività”.Le persone soggette all’obbligo assicurativo perché svolgono in via esclusiva l’attività di cure domestiche sono, secondo le stime dell‘ INAIL, poco piu’ di 8 milioni; ad oggi le persone assicurate sono meno della metà ( 2.119.255), anche se il loro numero è cresciuto del 20% rispetto al 2001, quando é entrata in vigore la legge che ha reso obbligatoria l’assicurazione. Attualmente sono allo studio forme di evoluzione e di estensione della tutela che dovrebbero consentire un ampliamento del novero degli assicurati.
IL PREMIO ASSICURATIVO
Il premio assicurativo pro capite è stato fissato in euro 12,91 per anno solare ed è posto a carico della persona assicurata. Sono esonerati dal versamento, ed in questo caso la spesa dell’assicurazione è sostenuta dallo Stato i soggetti titolari di:
· un reddito proprio non superiore a € 4.648,11 annui e un reddito familiare non superiore a € 9.296,22
SOGGETTI OBBLIGATI
Soggetti obbligati all’assicurazione sono i componenti del nucleo familiare (uomo o donna) che abbiano un’età compresa tra 18 e 65 anni, che svolgono, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare ed alla cura dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare. L’obbligo assicurativo viene meno se i componenti del nucleo familiare svolgono altra attività che comporti l’iscrizione presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale. Rientrano tra i soggetti assicurabili:
· i pensionati che non hanno superato i 65 anni
· i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia
· coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia ( ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
· gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico
· il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG)
· il lavoratore in mobilità
· i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato
Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.
Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:
Lavori socialmente utili ( LSU), Borse di lavoro, Corsi di formazione, Tirocini; tali persone, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
Lavoro part-time, in quanto si tratta sempre di attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta ’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

domenica 13 febbraio 2011

Rivalutati gli importi delle prestazioni di sostegno al reddito INPS


Come ogni anno con il mese di febbraio l'INPS emana la circolare relativa agli importi massimi delle prestazioni di sostegno al reddito (Cigs, Cigo, Disoccupazione, Lpu).
Come è facile evincere quasi tutte le prestazioni si collocano ben al di sotto dell'80% previsto dalla normativa, infatti si parla sempre di un tetto.
Da tempo le parti sociali chiedono l'abrogazione dei tetti previsti in conisiderazione che i contributi sono versati sull'intero importo della retribuzione.
Si eviterebbe, inoltre, che i lavoratori collocati in Cigs e in Cigo perdano quasi il 40% della retribuzione.

Circolare Inps 25/2011 

La narrazione e i fatti. Il governo Meloni fa scuola

NARRAZIONE: “si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di la...