sabato 25 giugno 2011

Importante sentenza della Corte di Cassazione sul licenziamento per superamento del periodo di comporto

Un'importante sentenza della Corte di Cassazione sul periodo di comporto nel caso di malattia o di infortunio.
La Suprema Corte ritiene illegittimo il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto nel caso che la malattia sia dovuta a inadempienze del datore del lavoro a rendere salubre l'ambiente di lavoro


Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 aprile 2011, n. 7946 - Ambiente di lavoro insalubre e malattia 

 Fatto 

 1. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte d'Appello di Venezia accoglieva il gravame svolto da (...) spa contro la sentenza di primo grado, non definitiva, che aveva ritenuto revocato un primo licenziamento intimato a (...) e illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto con conseguente tutela reale; e contro la sentenza definitiva che, disattesa l'eccezione sull’aliunde perceptum, aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegrazione.

 
2. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva che:

 - la signora (...) non aveva offerto, in primo grado, prove per dimostrare che il periodo di assenza, dal 1°/3/2003 al 4/9/2003, fosse ricollegabile alla malattia che aveva precedentemente contratto per asserite ragioni lavorative;

 - risultava, al contrario, dalle dichiarazioni della lavoratrice al giudice, rese in data 21/3/2007, che l'assenza di tale periodo fosse ricollegabile ad infortunio, circostanza assolutamente non chiarita in quel grado e per la quale avrebbe avuto certamente interesse, parte ricorrente, a dimostrare la riferibilità dello stesso a situazioni lavorative;

 - sotto il profilo della riferibilità, del periodo di assenza computato come superamento del comporto, a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. nulla aveva offerto in termini probatori la parte che ne aveva l'onere e la certificazione medica in data 14/2/2003 - recante l'invito del medico curante al datore di lavoro ad astenersi dall'adibire la lavoratrice ad incarichi implicanti eccessivi sforzi fisici per l'arto superiore destro indipendentemente dalla ricezione o meno dello stesso, non aveva valenza, neppure indiziaria, indimostrato che la pregressa epicondilite fosse riferibile ad eventuali motivi lavorativi;

 - nessun elemento collegava la pregressa epicondilite alla successiva assenza se non il mero ed irrilevante dato temporale del modesto intervallo tra la certificazione medica esibita al datore di lavoro (14/2/2003) e l'assenza (1/3/2003);

 - quanto all'intempestività della contestazione del licenziamento per superamento del comporto ed alla pretesa rinuncia derivante dal comportamento concludente del datore di lavoro, alla stregua dei termini indicati dal CCNL, rispetto al termine del 4/9/2003, il licenziamento del 20/11/2003 si collocava in una distanza temporale ragionevole in considerazione della struttura datoriale (occupante, nel territorio nazionale, oltre 4.000 lavoratori subordinati, circostanza incontestata);

Recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione



Di seguito quattro pronunciamenti della Corte di Cassazione su problematiche inerenti il rapporto di lavoro.
La loro lettura è utile perchè consente di conoscere indirizzi giurisprudenziali e di poter richiedere in casi analoghi comportamenti simili.

Dimissioni dal rapporto di lavoro e possibile annullabilità

Con sentenza n. 11900 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che le dimissioni rassegnate da un dipendente affetto da disturbo depressivo non sono, di per se stesse, annullabili per incapacità del lavoratore, essendo le stesse un atto unilaterale ricettizio a contenuto patrimoniale cui sono applicabili le regole generali che disciplinano i contratti. L’atto è annullabile soltanto nell’ipotesi in cui si provi uno stato di privazione della facoltà intellettiva e volitiva, anche di natura temporanea, essendo sufficiente un turbamento psichico esistente al momento in cui le dimissioni sono state date. L’esistenza dello stato di incapacità non si può, però, desumere dalla crisi depressiva, spettando, in ogni caso, al dipendente l’onere di provare la condizione di infermità.


Attività subordinata tra familiari

Con sentenza n. 9043/2011 la Cassazione ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi (è il caso dell’agricoltura e del godimento correlato dell’indennità di maternità) non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, in quanto è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato .

domenica 19 giugno 2011

Due interpelli del Ministero del Lavoro: Ferie e CIG - Permessi 104/92

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato diversi interpelli rispondendo ad altrettanti quesiti posti dai soggetti titolati.
Pubblico i due che mi sembrano più interessati in considerazione del fatto che coinvolgono un grandissimo numero di lavoratori.
Il primo attiene alle ferie e se il datore di lavoro prima di attivare una procedura di CIG (ordinaria, straordinaria, in deroga) deve far godere ai lavoratori le ferie maturate.
Fino a oggi si è ritenuto che la fruizione delle ferie maturate fosse condizione indispensabile per di richiedere l'ammortizzatore sociale.
Il Ministero ha chiarito che la sospensione del rapporto di lavoro per CIG è ritenuta giusta causa per sospendere l'obbligo di fruizione delle ferie.
Il secondo interpello riguarda il quesito se due lavoratori potevano usufruire dei permessi di cui alla legge 104/92 per assistere un portatore d'handicap anche se per mesi alterni.
La risposta è stata l'impossibilità di riconoscere a più di un lavoratore dipendente i benefici per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità

sabato 18 giugno 2011

Le ferie non godute si prescrivono dopo 10 anni. Sentenza della Corte di Cassazione

Va riconosciuta all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c.
La sentenza integrale  

sabato 4 giugno 2011

I tuoi dipendenti vanno in ferie? Non ti preocccupare ti pagano i sostituti e ci guadagni pure!

Il titolo sintetizza bene, a mio avviso, il bando di Italia Lavoro pubblicato sul suo sito con il quale si intende creare un elenco di soggetti promotori di tirocini formativi.
In Sicilia, viste le risorse a disposizione, potranno attivarsi 833 tirocini
I destinatari dei percorsi di tirocinio sono:
  • cittadini italiani e comunitari, disoccupati o inoccupati che non abbiano raggiunto l’età pensionabile (40%);
  • cittadini extracomunitari (non appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione Europea)  titolari di un permesso di soggiorno (60%).
Per i tirocinanti è prevista l’erogazione di una " borsa di studio", corrisposta direttamente da Italia lavoro, dell’ammontare di € 550,00, per un massimo di complessivi € 1100,00 lorde. (I tirocini avranno una durata massima finanziabile di due mesi)
E' bene ricordare che i tirocini non istaurano nessun rapporto di lavoro e non vi è alcun obbligo da parte delle aziende di assumere i tirocinanti. 
Ricapitolando: i soggetti promotori si iscrivono nell'elenco, le aziende si rivolgono a quest'ultimi, trovare i disoccupati aventi titolo per partecipare non è difficile: e il gioco è fatto.
Fino a un massimo (lo credo bene) di 36 ore settimanali al costo del buono mensa,
Queste le chiamano politiche attive del lavoro

La narrazione e i fatti. Il governo Meloni fa scuola

NARRAZIONE: “si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di la...