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mercoledì 7 agosto 2013

Marcinelle: 8 agosto 1956. Per non dimenticare

8 agosto 1956 un incidente nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio provoca la morte di 256 minatori, la gran parte emigrati italiani.
Non dobbiamo dimenticare mai. 
Il lavoro è vita, è rispetto della dignità, è libertà



La strage di Marcinelle su Wikipedia

giovedì 14 febbraio 2013

La relazione della Commissione di indagine parlamentare sulle "Morti Bianche"

Presentata finalmente la Relazione finale sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, le cosiddette “morti bianche”. La Relazione è stata approvata dalla Commissione nel corso della seduta del 15 gennaio 2013.Sono tra gli obiettivi dell'inchiesta: 
1) l’accertamento della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette 'morti bianche', alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime; 
2) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro; 
3) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario.La diminuzione degli infortuni del 2011 si accompagna ad un lieve aumento dello 0,5 per cento della massa retributiva accertata per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e quindi ad un livello di occupazione da ritenersi stabile.Su un arco temporale piu` ampio, si conferma il trend decrescente degli infortuni nel loro complesso, che tra il 2002 ed il 2011 si sono ridotti di circa il 38,0 per cento, passando da 1.614 a 1.002.Per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel 2011 rispetto all’anno precedente si rileva una diminuzione sensibile nei servizi (-9,4 per cento) e nell’industria (-3,7 per cento), mentre l’agricoltura registra purtroppo un aumento del 2,7 per cento. Tra i settori più importanti, una riduzione molto elevata si è verificata nei trasporti (-30,7 per cento), nei servizi alle imprese e attivita` immobiliari (-26,2 per cento) e nelle costruzioni (-10,6 per cento). Invece aumenti rilevanti dei decessi per infortuni si sono avuti nella meccanica (+27,3 per cento) e nella metallurgia (+19,0 per cento).Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del fenomeno infortunistico, la riduzione registrata a livello nazionale (-6,6 per cento tra il 2010 e il 2011) ha interessato tutte le aree del Paese, in maniera crescente dal Nord al Sud (dal -6,1 per cento del Nord-Ovest al -8,1 per cento del Mezzogiorno, passando per il -6,2 per cento del Nord-Est e il -6,4 per cento del Centro), quest’ultimo in presenza di un calo occupazionale dello 0,1 per cento. Considerando le varie Regioni, praticamente quasi tutte vedono contrarsi il numero degli infortuni con risultati piu` significativi in Molise (-12,5 per cento), Campania (-11,1 per cento), Umbria (-10,4 per cento) e Basilicata (-10,2 per cento). Nel Nord continua a concentrarsi oltre il 60 per cento degli infortuni, essendo d’altra parte il territorio che assorbe la maggior parte dell’occupazione (52 per cento del totale nel 2011). Le Regioni con maggior numero di denunce di infortunio si confermano Lombardia (127.007 casi), Emilia-Romagna (99.713) e Veneto (81.217): tre regioni che concentrano da sole il 42 per cento dell’intero fenomeno. Per quanto riguarda i casi mortali, la diminuzione del 5,4 per cento registrata a livello nazionale fra il 2010 e il 2011 si presenta in maniera molto piu` accentuata nel Mezzogiorno (-14,9 per cento, 48 vittime in meno) e piu` contenuta nel Nord-Ovest (-2,2 per cento) e nel Centro (-0,5 per cento), mentre il Nord-Est e` praticamente stazionario (+0,4 per cento, 1 vittima in piu`).A livello territoriale, il 42,3 per cento degli infortuni a lavoratori stranieri avviene nel Nord-Est e ben il 75 per cento al Nord. Nel Mezzogiorno si registrano il 7,1 per cento delle denunce in complesso e il 14,5 per cento degli eventi mortali. Per quanto riguarda le regioni, gli infortuni si concentrano ovviamente in quelle a maggior maggior densita` occupazionale: si tratta di Lombardia (24.981 denunce nel 2011, pari al 21,6 per cento del complesso), Emilia-Romagna (22.404) e Veneto (17.157) che insieme totalizzano il 55,8 per cento delle denunce e il 44,9 per cento dei decessi. Per i casi mortali, pero`, nel 2011 emerge il Lazio con ben 19 morti.Uno degli argomenti di maggiore rilievo affrontati nell’inchiesta della Commissione è quello della sicurezza sul lavoro nel settore degli appalti e subappalti. Anche se le disposizioni vigenti proibiscono espressamente di effettuare ribassi sui costi per la sicurezza nelle gare d’appalto, proprio al fine di garantire le massime tutele per i lavoratori, nella pratica questo divieto viene spesso aggirato, soprattutto attraverso la catena dei subappalti, che quanto più si allunga tanto più rende difficili i controlli. La situazione si riscontra soprattutto negli appalti del settore privato, per il quale la legge non impone procedure di gara o meccanismi di selezione degli appaltatori, essendo tutto basato sulla libera contrattazione delle parti: la conseguenza è che normalmente i committenti scelgono le imprese appaltatrici che offrono i prezzi più competitivi, magari a scapito della qualità o di altri aspetti come le tutele della sicurezza sul lavoro.

giovedì 22 novembre 2012

Le risposte del Ministero del Lavoro a quesiti relativi alla sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro risponde a quesiti sulla sicurezza sul lavoro riguardanti
a) la formazione a distanza;
b) gli obblighi relativi ai "buoni di lavoro";
c) sulla redazione del documento di valutazione;
d) microclima;
e) stage e tirocini.
 
Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?
(Quesito del 1 ottobre 2012)


Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.

Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del D.M. 15 luglio 2003 n.388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
“2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81?
(Quesito del 14 settembre 2012)


A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81
e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

Tassare i milionari di Riccardo Staglianò.

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