giovedì 31 marzo 2011

Avvocati e mediazione. Dell'arbitrato in materia di diritto del lavoro nessuno ne parla.

Mi è capito andando in giro per Palermo di leggere un manifesto degli avvocati nel quale si contesta pesantemente l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria prima di procedere al contenzioso giudiziario per le seguenti materie: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di pa saggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
Un grido di dolore a difesa del cittadino che vedrà, a loro dire, ridurre gli spazi e le libertà.
Ci troveremo nelle mani di avventurieri (sic) senza alcuna professionalità.
Non sono un tecnico nè un giurista e non mi permetto, quindi, di esprimere un giudizio di merito ma desidero formulare solo una domanda: Perchè quando il Parlamento ha introdotto l'arbirtrato quale scelta obbligata per dirimere le controversie di lavoro, non hanno fatto sentire la loro voce?
Mi piacerebbe sapere cosa pensano.

Riferimenti normativi.
• Direttiva CE 21 maggio 2008 n. 2008/52
• Legge 18 giugno 2009 n. 69 – G.U. 19 giugno 2009 n. 140
• Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 – G.U. 5 marzo 2010 n. 53

mercoledì 30 marzo 2011

Conoscere le norme serve a far valere i propri diritti.


Il vademecum sui diritti dei disabili
 
Frutto della collaborazione tra il Centro nazionale malattie rare dell’Istituto e le Associazioni “Crescere” di Bologna e Prader Willi della Calabria, il vademecum consente di documentarsi sulle principali norme che possono facilitare la vita a chi vive una disabilità e alla sua famiglia. Di facile consultazione grazie ai numerosi ipertesti, si può spaziare da un capitolo all’altro passando per i diritti alla salute, al lavoro e all’istruzione. Si va poi dalle leggi che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche - per esempio negli edifici scolastici - a come poter usufruire dell’amministratore di sostegno; dai benefici fiscali - per esempio sui mezzi di trasporto - ai servizi sociali di cui si può usufruire.
PERMESSI LAVORATIVI – Tra le novità anche le nuove leggi sui permessi e sulla sede di lavoro, in seguito all’approvazione del cosiddetto «Collegato lavoro». Riguardano i potenziali beneficiari – limitati rispetto al passato - dei permessi per assistere persone con disabilità grave e la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio come per il passato). Sono poi pubblicati nella guida gli «importi e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti» per l’anno in corso, indicati dalla Direzione centrale delle prestazioni dell’Inps con circolare n. 167 del 30 dicembre 2010. 

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI

IMPORTANTE
Domani 31 marzo scade il termine di presentazione delle domande di disoccupazione con i requisiti ridotti.

COSA SPETTA
Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.

A CHI SPETTA

  • Ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non agricola.
Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.);
  • Ai lavoratori agricoli che non raggiungono le 102 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, ma che hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello in cui si fa la domanda, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti agricola.

LA DOMANDA

Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori. In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.

QUANDO SPETTA

L’indennità spetta quando il lavoratore abbia avuto, nell’arco dell’anno solare, periodi di disoccupazione non indennizzati.

QUANTO SPETTA

L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi.
Esistono degli importi massimi mensili, che non possono essere superati, e vengono stabiliti annualmente. Per le domande presentate nell’anno 2010 (relativi all’attività lavorativa svolta nell’anno 2009) questi importi massimi sono pari a € 1065,26 se la retribuzione media mensile dell’interessato risulta superiore a € 1931,86; e ad € 886,31 se la retribuzione media mensile risulta inferiore.
Sulla prestazione compete L'assegno al nucleo familiare.

Sull'obbligo della reperibilità in caso di malattia dei lavoratori dipendenti

Non è licenziabile il lavoratore che, durante un periodo di malattia, esce di casa, a piedi e in auto per le normali incombenze della vita quotidiana, seguendo le prescrizioni del medico curante. E' quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, ha respinto il ricorso di un un'azienda - che aveva fatto pedinare e aveva poi licenziato un dipendente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Questa aveva infatti dichiarato l'illegittimità del licenziamento con reintegrazione e risarcimento danni per il lavoratore. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici d'appello in quanto "sorretta da una motivazione adeguata e logica, oltre che immune da errori di diritto circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato"; ha inoltre precisato come nessun addebito poteva essere mosso al lavoratore adeguatosi alle indicazioni del suo medico curante, che gli aveva prescritto di "compiere del movimento e, in particolare, di camminare". Gli Ermellini, affermando che riprendere la vita normale non ritarda la guarigione, hanno sottolineato inoltre che, dalle indagini investigative, non era emerso lo svolgimento da parte del dipendente di altre attività lavorative bensì "la ripresa di alcune attività della vita privata cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la comparabilità a quella di un'attività lavorativa a tempo pieno".
(Data: 23/03/2011 10.30.00 - Autore: L.S.)

martedì 29 marzo 2011

Una sentenza sul part-time

Un'importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la quale viene sanzionata un'azienda che faceva eccessivo ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori a part time senza che esistessero idonee giustificazione per superare l'orario contrattualmente previsto.
Succede spesso, infatti, che i lavoratori vengono assunti a prt-time e poi sono costretti a svolgere molte più ore.
Tale comportamento è sanzionato e soprattutto molti contratti di lavoro prevedono il consolidamento dell'orario.

lunedì 28 marzo 2011

Le strutture convenzionate con l'INPS per le cure termali

In allegato si pubbblicano gli elenchi aggiornati degli stabilimenti termali e degli alberghi convenzionati presso i quali gli assicurati dell’Inps saranno avviati alle cure nella stagione termale 2011.
Per la stagione termale 2011 si registrano nuove adesioni alla convenzione per alcune strutture presenti nelle seguenti regioni: Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, ToscIana, Lazio, Sicilia. In Emilia Romagna e in Sicilia, invece, non è stata rinnovata la convenzione per taluni alberghi.
L’inizio della stagione termale 2011 è previsto con il turno del 28 marzo/9 aprile pp.vv.

Nb.  Il turismo termale è una risorsa che se sfruttata può determinare condizioni di sviluppo, sorprende che la Sicilia abbia solo tre strutture convenzionate con l'Inps e che manchi Acireale, storicamente votata al turismo termale.
Il Governo Regionale potrebbe intervenire. O no?

mercoledì 16 marzo 2011

Una sentenza che equipara i lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in relazione ai permessi per studio

Una sentenza della Corte di Cassazione che riconosce il diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Il ricorso fu presentato da un lavoratore del Ministero di Grazia e Giustizia che a cui fu respinta la richiesta.
Si fa giustizia e si parificano i lavoratori a tempo determminato con quelli a tempo indeterminato.

Festività del 17 marzo 2011 e il relativo trattamento per i lavoratori.

Di seguito pubblico la circolare del Consiglio Nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro in relazione al trattamento economico e giuridico dei lavoratori dipendenti in occasione della festività introdotta in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Occorre fare molta attenzione per non correre il rischio che il giorno festivo si riveli una perdita economica per il lavoratore.
Buona festa a tutti.

La circolare del Centro Studi dei Consulenti del Lavoro

Auguri Italia

A centocinquantanni dalla proclamazione del Regno d'Italia pubblico due video con i quali si formulano gli auguri di buon compleanno alla nostra Patria. 
L'Italia ci fa soffrire, spesso bestemmiare, vorremmo lasciare tutto e scappare.
E' la nostra terra però, la nostra patria ed è qui che vogliamo vivere e lottare affinchè possa diventare un paese migliore.
Auguri.


martedì 15 marzo 2011

Le risposte del Ministero del Lavoro a due interpelli presentati

Pubblico le risposte a due interpelli presentati al Ministero del Lavoro.

Di seguito anche una sintesi delle stesse.

1) Benefici contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità
"...Nell'evidenziare, da ultimo, che la dizione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 2, della legge 223/1991 pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio (“dodici mesi”, salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e nel ribadire quanto già indicato dall’INPS con messaggio n. 199, non può che rimettersi all’imprenditore la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all’art. 25 o di cui all’art. 8 citati, con eventuale impossibilità, in quest’ultimo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova “assunzione” del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato."
Va sottolineato che per le regioni del mezzogiorno si utilizza la 407/90 che prevede un periodo più lungo di fiscalizzazione.


2) Mobilità studi professionali
I lavoratori degli studi professionali hanno diritto di iscriversi nelle liste di mobilità senza diritto all'indennità, gli stessi possono essere destinatari degli ammortizzatori in deroga.
"...Tutto ciò premesso, nel prendere atto della scelta del Legislatore di non porre ulteriori limiti alla concessione degli ammortizzatori in questione, si ritiene dunque applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell’erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale sopra evidenziati, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale."





giovedì 3 marzo 2011

Un'interessante sentenza della Corte di Cassazione su un licenziamento

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione con la quale viene giudicato illegittimo un licenziamento che non tiene conto dello stato d'animo del lavoratore che a volte potrebbe reagire con frasi offensive  e irriguardose nei confronti del datore del lavoro.
Questo, evidentemente, non significa che il lavoratore può dire tutto ciò che vuole ma almeno ha una qualche giustificazione.


La sentenza della Corte di Cassazione

La narrazione e i fatti. Il governo Meloni fa scuola

NARRAZIONE: “si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di la...