martedì 15 marzo 2011

Le risposte del Ministero del Lavoro a due interpelli presentati

Pubblico le risposte a due interpelli presentati al Ministero del Lavoro.

Di seguito anche una sintesi delle stesse.

1) Benefici contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità
"...Nell'evidenziare, da ultimo, che la dizione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 2, della legge 223/1991 pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio (“dodici mesi”, salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e nel ribadire quanto già indicato dall’INPS con messaggio n. 199, non può che rimettersi all’imprenditore la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all’art. 25 o di cui all’art. 8 citati, con eventuale impossibilità, in quest’ultimo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova “assunzione” del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato."
Va sottolineato che per le regioni del mezzogiorno si utilizza la 407/90 che prevede un periodo più lungo di fiscalizzazione.


2) Mobilità studi professionali
I lavoratori degli studi professionali hanno diritto di iscriversi nelle liste di mobilità senza diritto all'indennità, gli stessi possono essere destinatari degli ammortizzatori in deroga.
"...Tutto ciò premesso, nel prendere atto della scelta del Legislatore di non porre ulteriori limiti alla concessione degli ammortizzatori in questione, si ritiene dunque applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell’erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale sopra evidenziati, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale."





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