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martedì 6 agosto 2013

La sentenza di primo grado del processo a Berlusconi sui diritti Mediaset

Hanno evocato un colpo di stato, poi una guerra civile e perchè? ....perchè tre gradi di giudizio hanno riconosciuto Berlusconi colpevole di frode fiscale.
Hanno detto che è un perseguitato, che la magistratura rossa lo vuole eliminare.
Io, ho fatto la cosa che invito a fare, a partire dai sostenitori del Pdl,  mi sono letto la sentenza di condanna, formulata in prima istanza e, successivamente, confermata negli altri due gradi di giudizio.
Un'idea me la sono fatta: c'è tutto il malaffare di Berlusconi.
La pubblico e a voi il giudizio.

venerdì 12 aprile 2013

Arrivano i voucher per aiutare le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L’INPS, con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
La citata legge, in particolare, ha introdotto - all’art. 4, comma 24, lettera b) - in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Si tratta di un contributo economico mensile di 300 euro, con cui pagare appunto i servizi per l'infanzia offerti da strutture pubbliche o private accreditate o da utilizzare quale compenso per la baby sitter.
Per le baby sitter, lo Stato darà i soldi come buoni lavoro, mentre per i nidi (statali o privati) lo Stato pagherà direttamente la struttura scelta dalla famiglia e frequentata dal bimbo, fino a un massimo di 300 euro mensili.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di tali servizi - entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 - sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012.
Il bando per l'accesso al contributo non è stato ancora aperto e il lancio dello stesso sarà comunicato con un successivo messaggio dell'istituto di previdenza.
Una volta aperto il bando, le mamme dovranno inviare la domanda esclusivamente online tramite il sito dell'Inps, utilizzando il codice personale (Pin) e dunque, chi non lo avesse ancora fatto, è opportuno che lo richieda e lo attivi in modo da non arrivare impreparato alla scadenza. Tutte le domande inserite, infatti, daranno vita a una graduatoria basata sull'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), con precedenza per gli Isee più bassi e, a parità di valore, farà fede l'ordine di presentazione della richiesta. Quindi la tempestività è importante.
L'Inps precisa, inoltre, che il contributo potrà essere erogato solo per frazioni mensili intere, singolarmente o in successione, ma si potranno presentare più domande anche contemporaneamente se si hanno più figli con relativo diritto al congedo parentale.
Sul sito dell'Inps sarà anche disponibile l'elenco delle strutture accreditate, in modo da poter scegliere dove iscrivere i figli sulla base di tale elenco.
Infine, in caso di rinuncia, si potranno restituire i voucher non utilizzati, sempre su base mensile, quindi in blocchi da 300 euro.

mercoledì 3 aprile 2013

Commentario della riforma Fornero

L’ultima riforma del mercato del lavoro è stata portata a segno dal “Governo dei tecnici” con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (comunemente nota come Riforma Fornero), a seguito di un iter di approvazione del disegno di legge governativo velocissimo, ed alla fine premiato da un voto parlamentare a larghissima maggioranza, condizionato dalla drammatizzazione alimentata intorno alla necessità del varo di una riforma presentata come una delle condizioni da cui far dipendere la stessa permanenza in Europa del nostro Paese.
E’ stato così raggiunta una tappa da anni ormai in agenda: quella della vanificazione di buona parte delle tutele e delle garanzie che hanno costituito la “civiltà” del lavoro, sin qui al riparo dallo scudo dell’art. 18 St.lav.
L’analisi critica della Legge Fornero contenuta in questo volume punta innanzitutto al nucleo di sostanza del passaggio “riformatore”, soffocato nel dibattito pubblico dalla brusca chiusura in nome dell’emergenza della crisi economica e della necessità di assolvere ad impegni assunti presso le istituzioni europee: in realtà, nell’occasione si è percorso un altro significativo tratto di strada nella direzione, da anni intrapresa,  di comprimere gli equilibri segnati dal compromesso costituzionale, confidando ancora nelle capacità di un mercato quanto più libero da vincoli di sprigionare le energie necessarie per la ripresa.
Attraverso i contributi di magistrati del lavoro di lunga esperienza affiancati da studiosi di prestigiosa caratura, questo volume vuole offrire uno strumento di conoscenza e di valutazione del testo legislativo, nonchè un mirato esame di quelle sue parti in contrasto con i principi della Carta del 1948, e fornisce ipotesi di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme più ambigue.

dal sito di Magistratura Democratica 

domenica 24 febbraio 2013

I diritti dei lavoratori impegnati nei seggi (ripropongo un post già pubblicato precedentemente)

Il prossimo 24 e 25 febbraio saremo chiamati a rinnovare il Parlamento nazionale.
La domanda come in ogni elezione sorge spontanea: quali diritti sono riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali?.
Pubblico una mini guida al fine di orientarsi, sapere cosa fare, come comportarsi.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di percepire l’intera retribuzione.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.
Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.
La legge non prevede modalità particolari in merito a eventuali comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro. In questo caso, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, può ritenersi utile una comunicazione preventiva ogniqualvolta l’assenza del lavoratore possa avere conseguenze sull’organizzazione della normale attività produttiva.
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA:
Scrutatori e segretari = la nomina del comune (se si tratta di provvedimento di urgenza del presidente di seggio) e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni).
Presidenti di seggio = il decreto di nomina e la dichiarazione ( meglio se vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
Rappresentanti di lista = il certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.
Particolare attenzione va posta ai documenti, esiste infatti la facoltà per il rappresentante di lista di presentarsi fino al momento dello scrutinio perciò il certificato deve portare menzione specifica dell’accreditamento nelle giornate di sabato e/o di domenica, che altrimenti non sono prese in considerazione ai fini del recupero o, per il sabato, dell’eventuale pagamento.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.
E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno,aereo, nave).
Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSO RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia
Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^classe;
Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

RIEPILOGANDO
Sabato 23 febbraio
nell’ipotesi di settimana lunga su 6 giorni: normale retribuzione anche se l’attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con l’orario di lavoro
nell’ipotesi di settimana corta su 5 giorni: una giornata di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo compensativo, da concordare tra datore di lavoro e lavoratore
Domenica 24 febbraio
una giornata di retribuzione in aggiunta alla normale retribuzione normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo compensativo da fruirsi immediatamente dopo le elezioni
Lunedì 25 febbraio(e martedì 26 qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 del lunedì) normale retribuzione anche se l’attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con l’orario di lavoro

domenica 20 gennaio 2013

Il Porcellum

55, 20, 10, 8, 4, 3, 2.
Non sono i numeri estratti sulla ruota di qualche città, sono i numeri del sistema elettorale con il quale andremo a votare i prossimi 24 e 25 febbraio.
Vale la pena ricordare che nelle società moderne i sistemi elettorali assolvono al compito di trasformare in rappresentanza istituzionale, le sensibilità politiche dei cittadini che, organizzati in partiti o in movimenti, così come recita la Costituzione, intendono partecipare alla vita democratica del Paese.
Tale ragione imporrebbe che i sistemi elettorali fossero semplici e  nel contempo garantissero da un lato maggioranze chiare e dall'altro il massimo della rappresentanza.
Per anni il nostro sistema elettorale è stato quello proporzionale con una bassissima soglia di sbarramento.
L'alibi della non governabilità, di maggioranza sempre a rischio aveva portato il legislatore a modificare il nostro sistema da proporzionale puro a misto. Un 75% di parlamentari eletti in collegi uninominali maggioritari (chi prende un voto in più prende tutto) e un 25% con un sistema proporzionale in colleggi pluriprovinciali senza preferenze. Era il Mattarellum.

La preoccupazione di Berlusconi di perdere le elezioni del 2006 e nel tentativo di non consentire che dalle urne uscisse una maggioranza chiara di centrosinistra, sia al Senato che alla Camera, il Parlamento varò una modifica della legge elettorale, ancora in vigore e con la quale voteremo.

Prima:  
l'elettore precedentemente votava su due schede per la Camera dei Deputati, una per il collegio maggioritario e la seconda per la parte proporzionale.
Riceveva una terza scheda, quella per il Senato, nella quale esprimeva il voto per il candidato nel collegio maggioritario. Il recupero della quota proporzionale avveniva su base regionale fra i non eletti all'uninominale. 

Ora: 
riceve due schede, una per la Camera e una per il Senato nelle quali si limiterà a votare solo per le liste di candidati, senza la possibilità, a differenza di quanto si verifica per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze.  
L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti. 


mercoledì 26 dicembre 2012

Prima di licenziare un dipendente per inidoneità fisica bisogna provare l'impossibilità di ricollocarlo


Un'importante sentenza della Corte di Cassazione sui licenziamenti per inidoneità fisica dei dipendenti.
Le aziende devono provare l'impossibilità a ricollocare in altre mansioni, confacenti alle attitudini, i dipendneti interessati. 
Con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, la Cassazione ha affermato che, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la sua "totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni". Non solo, l’azienda deve anche provare l'impossibilità di una ricollocazione del medico.
La Suprema Corte, riprendendo la Corte territoriale ha affermato che "non solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma l'amministrazione aveva omesso di provare ... che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale".   
Inoltre, la Cassazione ha confermato che, "l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori" "a prescindere dal numero dei dipendenti".   

domenica 23 dicembre 2012

ASpI........La nuova indennità di disoccupazione.

La legge di riforma del mercato del lavoro (denominata riforma Fornero) ha previsto dal 1 gennaio 2013 l'introduzione di una nuova tutela contro la disoccupazione.
Si tratta dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) che  prende il posto della
  • disocupazione ordinaria non agricoli con i requisiti normali;
  • disocuupazione ordinaria non agricoli con i requisiti ridotti;
  • disoccupazione spesciale edile
  • la mobilità.
La riforma entrerà a regione del 2016.
Per godere della prestazioni occorrono gli stessi requisiti che oggi occorrono per la Ds, due anni di anzianità contributiva e 52 contributi settimanali nei due anni precedenti il licenziamento così come analoga è la durata, mentre è aumentata la misura.
Si passa dal 60% al 75% delle retribuzioni godute nei due anni precedenti il licenziamento.
E' opportuno ricordare che l'ASpI è riconosciuta per tutti i licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2013. 
Per i licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, i lavoratori avranno riconosciuto la Disoccupazione Ordinaria

giovedì 13 dicembre 2012

La circolare del Ministero del Lavoro sulle collaborazioni a progetto

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare N.29 avente per oggetto: L.n.92/2012 - collaborazione coordinata e continuativa a progetto  -indicazioni operative per il personale ispettivo.
La circolare, riprendendo molti contenuti della circolare Damiano del 2007, i cui contenuti furono svuotati dal ministro del lavoro Sacconi del Pdl,  chiarisce i comportamenti da seguire per la stipula, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge 92 (Riforma Fornero) di contratti di collaborazione a progetto.
L'obbiettivo è quello di fare emergere le false collaborazioni e valorizzare quelle genuine.
Troppo spesso, infatti,  tali contratti sono stati oggetto di controversie giudiziarie in quanto dissimulavano contratti di lavoro subordinato.
La nota individua, quindi, i criteri da adottare, la specificazione del progetto, che deve essere chiaro e predeterminato, le attività che possono essere svolte, le modalità di svolgimento delle stesse,  la retribuzione da riconoscere al lavoratore.
Facciamo attenzione, quindi,  quando si firma un contratto a progetto, evitiamo di essere presi in giro pretendendo il rispetto della legge.

sabato 10 novembre 2012

Il testo del Decreto Legislativo 276/2003, aggiornato e integrato ad agosto 2012


Continuano le modifiche al D.lGS.276/2003.
Le ultime sono intervenute con la legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma Mercato del Lavoro) e la legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo).
Non si tratta di modifiche di poco conto ma hanno una rilevanza notevole, sia sufficiente pensare al lavoro accessorio e alle modifiche sul lavoro temporaneo.
Ritengo utile avere il testo aggiornato sempre a portata di mano.
Dal sito della Direzione Provinciale del lavoro di Modena, pubblico il nuovo testo.

venerdì 9 novembre 2012

La nuova disciplina delle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero.

La nuova disciplina delle dimissioni (e delle risoluzioni consensuali) introdotta dalla riforma Fornero.
La finalità che giustifica l'intervento della legge 92/2012 (articolo 4, commi 16-23) sulle dimissioni è la volontà di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che si verifica quando il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, estorce al dipendente la firma di una lettera con la quale lo stesso risolve il rapporto di lavoro. 
La lettera del datore
Il punto di partenza della nuova procedura è la lettera con la quale il dipendente comunica la propria volontà di lasciare il lavoro. Fino all'approvazione della legge 92/2012, questo atto poteva essere compiuto in qualsiasi forma, ed esplicava i suoi effetti dal momento in cui era portato a conoscenza del datore di lavoro.
Con la nuova normativa, la lettera di dimissioni diventa il primo momento del percorso di uscita dal lavoro, perché la risoluzione del rapporto diventa efficace solo dopo che è stata messa in atto una specifica procedura. 
In particolare, dopo la ricezione delle dimissioni, ed entro 30 giorni da questo momento, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la convalida delle dimissioni, invitandolo – in forma scritta – a confermare formalmente la propria volontà di lasciare il lavoro.
Una volta ricevuto l'invito, ed entro sette giorni da questo momento, il lavoratore ha di fronte a sé diverse opzioni per convalidare l'atto di recesso dal rapporto.
Le opzioni per la convalida

La prima forma di convalida si può ottenere presso alcune sedi che già svolgono importanti funzioni in materia di lavoro, come la direzione territoriale del Lavoro, il centro per l'impiego territorialmente competenti, o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
In alternativa a questa strada, il lavoratore può convalidare le dimissioni sottoscrivendo una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che l'azienda è obbligata a inviare al centro per l'impiego entro cinque giorni dalla data in cui è prevista la cessazione del rapporto.
In aggiunta a queste procedure, il ministero del Lavoro, con un decreto, potrebbe prevederne altre: è auspicabile che questa opzione sia usata per trovare forme più agili di esecuzione della procedura.
Per i genitori
La legge di riforma del mercato del lavoro cambia anche la disciplina che si applica alle dimissioni delle madri e dei padri nei primi anni di vita del bambino. In questi casi, è confermata la procedura speciale, già esistente, che subordina la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza, oppure dalla madre e dal padre fino a una certa età del figlio, a una procedura di convalida che deve svolgersi presso il servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali o i centri per l'impiego. Il cambiamento, non irrilevante, riguarda tuttavia il periodo sino al quale deve essere svolta la convalida: si passa da un anno a tre anni.
Le sanzioni

Il fenomeno delle dimissioni in bianco è affrontato anche sul versante delle sanzioni. La riforma ha introdotto una sanzione pecuniaria da 5mila euro a 30mila euro nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore per simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. Questa ipotesi non esclude l'avvio dell'azione penale (in ipotesi di dimissioni in bianco sottoscritte al momento dell'assunzione, la giurisprudenza ritiene configurabile il reato di estorsione, sanzionato con la reclusione da cinque a dieci anni o la multa da 500 a 2.066 euro).

martedì 30 ottobre 2012

La risposta del ministero del lavoro agli ultimi interpelli.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha risposto, in data 19 ottobre 2012, ai seguenti quesiti:
• Apprendistato professionalizante - durata formazione e previsioni collettive
• Contratto a termine e computo periodo massimo 36 mesi
• Pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2012
• Indennità di mobilità imprese esercenti attività commerciali

Apprendistato professionalizzante - durata formazione e previsioni collettive
L’istante chiede, in particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva – ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e – nell’esempio in questione – del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede “l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)”.
La risposta in sintesi:
"...Da quanto sopra appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.".

mercoledì 24 ottobre 2012

Gli interventi del Governo a favore dei giovani e delle donne

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012, con il quale si istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione giovanile e delle donne.  
Obiettivo del Fondo, del valore di oltre 230 milioni di euro, è quello di promuovere, in una fase economica peculiare quale quella vissuta attualmente dal Paese, l’occupazione dei giovani e delle donne attraverso l’incentivo alla creazione di rapporti di lavoro stabili o di maggiore durata. I contributi riguarderanno i rapporti di lavoro stabilizzati oppure attivati entro il 31 marzo 2013 con giovani fino a 29 anni e donne,(uomini che non hanno ancora compiuto 30 e donne di qualunque età).
Il decreto, in particolare, riconosce un incentivo del valore di 12.000 euro in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nonché di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, di importo decrescente in base alla durata del rapporto di lavoro: 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi, 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.
I suddetti incentivi saranno corrisposti dall’INPS, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili, attraverso modalità telematiche che saranno attivate al più presto e consentiranno ai datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento.


domenica 7 ottobre 2012

I contratti di prossimità. La sentenza della Corte Costituzionale.

Uno degli ultimi atti del Governo Berlusconi con la manovra dell'agosto del 2011 fu l'introduzione di quelli che Sacconi chiamò, con un eufemismo, i "contratti di prossimità".
La possibilità per le aziende grazie alla stipula di contratti aziendali di deroga a norme legislative e contrattuali.
La Regione Toscana ritenendosi lesa nella propria potestà legislativa aveva inteso ricorrere alla Corte Costituzionale per il riconoscimento dell'incostituzionalità di parte dell'art. 8 della legge in questione.
La Corte Costituzionale con la sentenza pubblicata di seguito, ha ritenuto la norma costituzionale e quindi applicabile.
E' facile immaginare ciò che si determinerà nei posti di lavoro e le difficoltà che incontreranno le rappresentanze sindacali a porre un freno alle richieste padronali.
Va sottolineato che la Corte Costituzionale ha affermato che le deroghe sono adottabile solo negli ambiti espressamente previsti dall'articolo che per comodità e completezza di informazione pubblico.



L'articolo 8 
 
       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
 
  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate  alla  maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione  del  lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
all'avvio di nuove attivita'. 

venerdì 7 settembre 2012

Min.Lavoro: indirizzi giurisprudenziali circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il nuovo art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, ha previsto, nelle imprese dimensionate sopra le 15 unità (ed in quelle del settore agricolo con oltre i 5 dipendenti) – v. art. 1, comma 42 per le modalità di calcolo dei limiti numerici -, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione provinciale istituita in ogni DTL, attivabile attraverso una procedura che inizia con una comunicazione inviata all’organo periferico del Dicastero del Lavoro, e per conoscenza, all’interessato, con la quale il datore di lavoro comunica la propria  intenzione di procedere al recesso, indicando sia le motivazioni che le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione.
Ritenendo di fare cosa utile si segnalano indirizzi giurisprudenziali circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda (art. 3, seconda parte, della legge n. 604/1966), fermo restando che l’area di applicazione dei licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo riguarda quelle fattispecie che non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 223/1991 (almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni).
Con sentenza n. 11465 del 9 luglio 2012, la Cassazione ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. La suprema Corte rammenta la nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento: "deve ricondursi anche l’ipotesi  del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi".
Con sentenze n. 22464/2004, n. 28/2004 e n. 13021/2001 la Cassazione ha affermato che il motivo oggettivo di recesso, determinato da ragioni concernenti l’attività produttiva, tra le quali rientra anche l’assetto organizzativo più economico sotto l’aspetto gestionale, è rimesso alla valutazione datoriale, senza che il giudice ne possa sindacare la scelta. Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro.
Con sentenze n. 17887/2007 e n. 8237/2010 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento in presenza di un effettivo riassetto organizzativo fondato su esigenze effettivamente esistenti e non legate a circostanze future ed eventuali.
Con sentenze n. 11312/1990, n. 4688/2001 e n. 10461/1990 la Cassazione ha affermato che in caso di ristrutturazione aziendale con necessità di dover procedere alla soppressione del posto o del reparto, il licenziamento si ritiene legittimo nel caso in cui si dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale alle effettive ragioni di carattere produttivo ed organizzativo.
Con sentenze n. 16579/2010 e n. 7717/2003 la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento determinato anche dalla impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale e non solo nella sede presso la quale il lavoratore era impiegato: la ricerca può estendersi anche al “gruppo d’imprese”, se le stesse diano vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.
Con sentenza n. 5777/2003 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento anche in caso di decentramento produttivo, comportante l’affidamento a soggetti esterni o di parte del ciclo produttivo, finalizzato ad una più economica gestione dell’impresa (terziarizzazione o “outsourcing”).
Con sentenza n. 4050/1982 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento con soppressione del posto per documentata antieconomicità dello stesso.

venerdì 20 luglio 2012

La circolare del Ministero del Lavoro sulla riforma recentemente approvata (Legge 92/12)

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare esplicativa della riforma del mercato del lavoro approvata recentemente ed entrata in vigore il 18 luglio.
Vengono fornite le prime indicazioni operative sull'applicazione degli istituti modificati.
E' opportuno ricordare che già in Parlamento sono stati presentati dalle forze politiche degli emendamenti correttivi.
Sono convinto che nulla verrà migliorato. Si userà la scusa del rischio di "contagio" stavolta spagnolo e della necessità di recuperare la fiducia dei mercati per ridurre le tutele e i diritti.
Forse, è più facile prevedere ulteriori peggioramenti.
Per il momento godiamoci la circolare.


La circolare 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del Lavoro

giovedì 28 giugno 2012

Il testo della "riforma" del mercato del lavoro


VERGOGNA

La Camera dei Deputati, nella seduta del 27 giugno 2012, ha approvato il Disegno di Legge di Riforma del mercato del lavoro. Dopo la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quella che chiamano riforma diverrà legge.

lunedì 4 giugno 2012

Il testo del disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro approvato dal Senato

Con quattro distinti voti di fiducia, il Senato ha approvato la riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo Monti.
IL testo della legge adesso passerà alla Camera che potrà (vista l'esperienza) solo approvarla. Sarà legge dello stato.
Ormai quello che consideravamo bicameralismo perfetto si è nella prassi trasformato in mocameralismo. 
Discute solo una delle camere l'altra si limita solo a ratificare quanto fatto.
Siamo in presenza di una profonda modifica della Costituzione.
Fino adesso i commenti si sono limitati alla vicenda riguardante l'articolo 18 e alle modifiche apportate. 
In malafede si sono confusi i diritti con i privilegi, contrabbandando la possibilità di facilitare i licenziamenti come lo strumento che consentirà nuove assunzioni.
Aspettiamo con ansia di vedere i risultati.
Qualcuno non ha nascosto la propria gratitudine al ministro Fornero e alla sua caparbietà. Si vergogni. 
Modificare l'articolo 18 rappresenta un vulnus alla dignità delle persone che difficilmente potrà essere superato. 
Non si tratta di difendere un feticcio ma di rispetto della persona, ai suoi sentimenti, ai suoi valori.
Si può essere chiamati a fare dei sacrifici per il bene comune ma camuffare come bene comune la possibilità di licenziare è un imbroglio e chi lo sosteniene un imbroglione.





lunedì 30 aprile 2012

I diritti dei lavoratori impegnati nei seggi elettorali


Il prossimo 6 e 7 maggio in tantissimi comuni saremo chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. 
La domanda come in ogni elezione sorge spontanea: quali diritti sono riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali?.
Pubblico una mini guida al fine di orientarsi, sapere cosa fare, come comportarsi.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di percepire l’intera retribuzione.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.
Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.

mercoledì 25 aprile 2012

L'accertamento tecnico preventivo. Un contributo alla chiarezza

Dal 1 gennaio, così come riportato in un post precedente, prima di iniziare un contenzioso legale per l'ottenimento di una prestazione assistenziale o previdenziale che pressuponga il riconoscimento di uno stato invalidante, occorre chiedere al giudice un accertamento tecnico preventivo.
Lo strumento individuato dovrebbe servire a ridurre il numero di ricorsi e, forse, ad accelerare i tempi della giustizia.
Cos'è esattamente un ATP? Come funziona? Quali problemi determina?
A queste domande, e ad altre ancora,  risponde uno studio preparato da due legali, il dott.Capurso e il dott.Madonia (pubblicato su ww.lavoroeprevidenza.com), che riesce a fare il punto della situazione e a indicare i comportamenti da seguire.
Pur essendo, lo studio, molto tecnico anche chi non è addetto ai lavori potra trovare spunti di riflessione.

giovedì 12 aprile 2012

Due interpelli del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro rispondendo a due interpelli ha chiarito che nel caso di un'azienda che ha richiesto la concessione in deroga della Cassa Integrazione, gli obblighi derivanti dalla legge sul collocamento dei lavoratori disabili risultano sospesi, per tutto il periodo indennizzato al pari delle altre situazioni di crisi.
Il secondo interpello, afferma che va riconosciuta al lavoratore, nel caso di trasferimento di azienda, l'anzianità anziendale maturata con l'azienda di provenienza.
Questo a valere per l'utilizzo di tutta una serie di provvidenze al lavoro che presuppongono un periodo minimo di anzianità aziendale.

Tassare i milionari di Riccardo Staglianò.

  Ci sono dei libri che entrano per puro caso nella nostra vità e che pagina dopo pagina ti aprono un mondo nuovo. Un mondo nel quale servir...