Un'importante sentenza della Corte di Cassazione sui licenziamenti per inidoneità fisica dei dipendenti.
Le aziende devono provare l'impossibilità a ricollocare in altre mansioni, confacenti alle attitudini, i dipendneti interessati.
Con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, la
Cassazione ha affermato che, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato
perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la sua "totale
inidoneità allo svolgimento delle mansioni". Non solo, l’azienda deve anche
provare l'impossibilità di una ricollocazione del medico.
La Suprema Corte, riprendendo la Corte territoriale ha affermato che "non
solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale
inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse
definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma
l'amministrazione aveva omesso di provare ... che, pur con la ridotta capacità
lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con
l'organizzazione aziendale".
Inoltre, la Cassazione ha confermato che, "l'illegittimità
del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori
stabiliti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori" "a prescindere
dal numero dei dipendenti".
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