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venerdì 31 maggio 2013

Parasubordinati e lavoro atipico: quale situazione



Presentati i dati dell'Ossevatorio sul lavoro "Atipico" dell'Associazione 20 maggio - Tutelareilavori
Il rapporto è stato curato dal prof. dal Prof. Patrizio Di Nicola

Dai dati elaborati dal Prof. Patrizio Di Nicola emerge chiaramente un mondo del lavoro atipico molto importante economicamente.
Ammontano, infatti, a 25.781.443.002 di € i compensi dei lavoratori parasubordinati nel 2011, a cui si aggiungono 5.297.852.914 di € dei Professionisti con partita Iva iscritti alla gestione separata, per oltre 31 miliardi di compensi percepiti.
Molto importanti per la tenuta del welfare, inoltre, sono i 5.771.609.739 di contributi versati ogni anno dai lavoratori parasubordinati e dai loro committenti a cui vanno sommati i 1.260.338.349 versati interamente dai professionisti con Partita Iva.
Sono circa 7 miliardi di Euro di contributi versati all’Inps ogni anno.
I più trascurati dal welfare
Nonostante questo grande apporto economico si denotano: compensi molto bassi; scarse tutele sociali in caso di malattia, maternità, infortunio e, pur avendo perso in 5 anni di crisi oltre 207 mila posizioni lavorative, sono gli unici a non aver beneficiato di nessun tipo di ammortizzatore sociale.
Rilevanti numericamente.
I lavoratori “atipici” iscritti alla gestione separata sono una parte molto rilevante del mondo del lavoro, 1.745.999 individui, ma non sono realmente considerati in termini di futuro previdenziale, tutele sociali e diritti.
Malgrado esistano per l’Inps da oltre 17 anni e siano una parte stabile del lavoro anche da prima del 1996 vengono percepiti come un fenomeno perennemente transitorio.
Tale disattenzione per questa parte del mondo del lavoro, fatta di giovani e adulti fortemente scolarizzati, specializzati e con una componente femminile molto ampia, dipende dall'errata percezione che sia un fenomeno transitorio e, quindi, non degno di attenzione, regolazione, sostegno.
Disegualianze ed ingiustizie.
Le donne sono il 42% fra i parasubordinati compresi quelli che hanno altri redditi (come dipendenti, come autonomi, come imprenditori o come pensionati) ma diventano il 50,38% se si prendono in considerazione i soli lavoratori parasubordinati “esclusivi” (chi non ha altri redditi diversi da quelli per cui si versano contributi alla Gestione Separata Inps).
Dai dati emergono chiaramente che, a parità di lavoro, esistono forti differenze retributive con il lavoro subordinato la cui media dei compensi è molto più alta.
Sono però le differenze retributive di genere che sono ingiustificati e inaccettabili e toccano punte di 13 mila € di compenso in meno nella fascia d’età tra 40 e 59 anni tra i parasubordinati a sfavore della componente femminile.
Le differenze sono più odiose quando si tratta di lavoratori “esclusivi” (chi ha solo redditi inseriti nella gestione separata Inps).
Fra i collaboratori a progetto, ad esempio, che hanno solo questo tipo di lavoro e di reddito si rileva una media di compensi di 8,290 € annui (più di due volte inferiore alla media dei compensi dei dipendenti) e le collaboratrici poco più di 6 mila € di reddito annuo cioè ben 4.129€ annui in meno dei loro colleghi maschi.
Come si vedrà nel dettaglio questa odiosa differenza si accompagna a quelle in base all’area geografica ma anche in relazione all’età.

mercoledì 26 dicembre 2012

Prima di licenziare un dipendente per inidoneità fisica bisogna provare l'impossibilità di ricollocarlo


Un'importante sentenza della Corte di Cassazione sui licenziamenti per inidoneità fisica dei dipendenti.
Le aziende devono provare l'impossibilità a ricollocare in altre mansioni, confacenti alle attitudini, i dipendneti interessati. 
Con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, la Cassazione ha affermato che, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la sua "totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni". Non solo, l’azienda deve anche provare l'impossibilità di una ricollocazione del medico.
La Suprema Corte, riprendendo la Corte territoriale ha affermato che "non solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma l'amministrazione aveva omesso di provare ... che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale".   
Inoltre, la Cassazione ha confermato che, "l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori" "a prescindere dal numero dei dipendenti".   

giovedì 13 dicembre 2012

La circolare del Ministero del Lavoro sulle collaborazioni a progetto

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare N.29 avente per oggetto: L.n.92/2012 - collaborazione coordinata e continuativa a progetto  -indicazioni operative per il personale ispettivo.
La circolare, riprendendo molti contenuti della circolare Damiano del 2007, i cui contenuti furono svuotati dal ministro del lavoro Sacconi del Pdl,  chiarisce i comportamenti da seguire per la stipula, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge 92 (Riforma Fornero) di contratti di collaborazione a progetto.
L'obbiettivo è quello di fare emergere le false collaborazioni e valorizzare quelle genuine.
Troppo spesso, infatti,  tali contratti sono stati oggetto di controversie giudiziarie in quanto dissimulavano contratti di lavoro subordinato.
La nota individua, quindi, i criteri da adottare, la specificazione del progetto, che deve essere chiaro e predeterminato, le attività che possono essere svolte, le modalità di svolgimento delle stesse,  la retribuzione da riconoscere al lavoratore.
Facciamo attenzione, quindi,  quando si firma un contratto a progetto, evitiamo di essere presi in giro pretendendo il rispetto della legge.

sabato 10 novembre 2012

Il testo del Decreto Legislativo 276/2003, aggiornato e integrato ad agosto 2012


Continuano le modifiche al D.lGS.276/2003.
Le ultime sono intervenute con la legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma Mercato del Lavoro) e la legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo).
Non si tratta di modifiche di poco conto ma hanno una rilevanza notevole, sia sufficiente pensare al lavoro accessorio e alle modifiche sul lavoro temporaneo.
Ritengo utile avere il testo aggiornato sempre a portata di mano.
Dal sito della Direzione Provinciale del lavoro di Modena, pubblico il nuovo testo.

giovedì 1 novembre 2012

Dal sito dell'Inps, le Faq sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

L'INPS pubblica, sul proprio sito internet, le risposte ai quesiti più frequenti (c.d. Faq) per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne, previsto dal Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012
I datori di lavoro che entro il 31 marzo 2013 stabilizzano rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata (anche in modalità progetto) e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, possono essere ammessi ad un incentivo pari a 12mila euro. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi. L’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età, ed è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dall’apposito decreto del Ministero del Lavoro. Le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo sono illustrate nella Circolare 122 del 17 ottobre 2012
La procedura è raggiungibile dal sito internet dell’istituto nella sezione “Servizi per le aziende e consulenti” e dal menu aziende “Dichiarazione di responsabilità del contribuente”. All’interno della procedura è inserito un contatore che evidenzia le risorse del bonus al momento disponibili.

martedì 30 ottobre 2012

La risposta del ministero del lavoro agli ultimi interpelli.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha risposto, in data 19 ottobre 2012, ai seguenti quesiti:
• Apprendistato professionalizante - durata formazione e previsioni collettive
• Contratto a termine e computo periodo massimo 36 mesi
• Pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2012
• Indennità di mobilità imprese esercenti attività commerciali

Apprendistato professionalizzante - durata formazione e previsioni collettive
L’istante chiede, in particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva – ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e – nell’esempio in questione – del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede “l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)”.
La risposta in sintesi:
"...Da quanto sopra appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.".

mercoledì 24 ottobre 2012

Gli interventi del Governo a favore dei giovani e delle donne

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012, con il quale si istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione giovanile e delle donne.  
Obiettivo del Fondo, del valore di oltre 230 milioni di euro, è quello di promuovere, in una fase economica peculiare quale quella vissuta attualmente dal Paese, l’occupazione dei giovani e delle donne attraverso l’incentivo alla creazione di rapporti di lavoro stabili o di maggiore durata. I contributi riguarderanno i rapporti di lavoro stabilizzati oppure attivati entro il 31 marzo 2013 con giovani fino a 29 anni e donne,(uomini che non hanno ancora compiuto 30 e donne di qualunque età).
Il decreto, in particolare, riconosce un incentivo del valore di 12.000 euro in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nonché di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, di importo decrescente in base alla durata del rapporto di lavoro: 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi, 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.
I suddetti incentivi saranno corrisposti dall’INPS, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili, attraverso modalità telematiche che saranno attivate al più presto e consentiranno ai datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento.


martedì 9 ottobre 2012

Il nuovo manuale per atipici, precari, professionisti.

I giovani del Pd, l'Associazione 20 maggio, hanno pubblicato, online, la nuova guida, aggiornata con le ultime modifiche legislative, per i lavoratori precari, parasubordinati e profesionisti.
Si tratta di una guida semplice, snella ma completa, arricchita con parecchie vignette, la cui lettura è consigliata.
E' possibile trovare risposte ai molteplici quesiti che ogni lavoratore precario si pone.
Resto convinto che occorre fare molto di più per dare certezze alle ormai centinaia di migliaia di persone che, senza alcun diritto e tutele, con una precarietà nel lavoro che è diventata anche precarietà di vita garantiscono al nostro paese di andare avanti.
Questa è responsabilità di tutti.


domenica 7 ottobre 2012

I contratti di prossimità. La sentenza della Corte Costituzionale.

Uno degli ultimi atti del Governo Berlusconi con la manovra dell'agosto del 2011 fu l'introduzione di quelli che Sacconi chiamò, con un eufemismo, i "contratti di prossimità".
La possibilità per le aziende grazie alla stipula di contratti aziendali di deroga a norme legislative e contrattuali.
La Regione Toscana ritenendosi lesa nella propria potestà legislativa aveva inteso ricorrere alla Corte Costituzionale per il riconoscimento dell'incostituzionalità di parte dell'art. 8 della legge in questione.
La Corte Costituzionale con la sentenza pubblicata di seguito, ha ritenuto la norma costituzionale e quindi applicabile.
E' facile immaginare ciò che si determinerà nei posti di lavoro e le difficoltà che incontreranno le rappresentanze sindacali a porre un freno alle richieste padronali.
Va sottolineato che la Corte Costituzionale ha affermato che le deroghe sono adottabile solo negli ambiti espressamente previsti dall'articolo che per comodità e completezza di informazione pubblico.



L'articolo 8 
 
       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
 
  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate  alla  maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione  del  lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
all'avvio di nuove attivita'. 

giovedì 13 settembre 2012

I posti vacanti in Sicilia per le categorie protette.

L'Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Siciliana, ha pubblicato l'elenco delle scoperture relative ai posti di lavoro riservati alle categorie di cui alla Legge 68/99 in ogni provincia siciliana.
E' bene ricordare che le aziende e gli enti sono obbligati a riservare una percentuale di posti ai soggetti svantaggiati.
Spesso, però, le aziende preferiscono pagare le multe previste piuttosto che assumere i lavoratori.
Resta, comunque, importante conoscere la reale situazione.


venerdì 7 settembre 2012

Min.Lavoro: indirizzi giurisprudenziali circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il nuovo art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, ha previsto, nelle imprese dimensionate sopra le 15 unità (ed in quelle del settore agricolo con oltre i 5 dipendenti) – v. art. 1, comma 42 per le modalità di calcolo dei limiti numerici -, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione provinciale istituita in ogni DTL, attivabile attraverso una procedura che inizia con una comunicazione inviata all’organo periferico del Dicastero del Lavoro, e per conoscenza, all’interessato, con la quale il datore di lavoro comunica la propria  intenzione di procedere al recesso, indicando sia le motivazioni che le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione.
Ritenendo di fare cosa utile si segnalano indirizzi giurisprudenziali circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda (art. 3, seconda parte, della legge n. 604/1966), fermo restando che l’area di applicazione dei licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo riguarda quelle fattispecie che non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 223/1991 (almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni).
Con sentenza n. 11465 del 9 luglio 2012, la Cassazione ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. La suprema Corte rammenta la nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento: "deve ricondursi anche l’ipotesi  del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi".
Con sentenze n. 22464/2004, n. 28/2004 e n. 13021/2001 la Cassazione ha affermato che il motivo oggettivo di recesso, determinato da ragioni concernenti l’attività produttiva, tra le quali rientra anche l’assetto organizzativo più economico sotto l’aspetto gestionale, è rimesso alla valutazione datoriale, senza che il giudice ne possa sindacare la scelta. Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro.
Con sentenze n. 17887/2007 e n. 8237/2010 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento in presenza di un effettivo riassetto organizzativo fondato su esigenze effettivamente esistenti e non legate a circostanze future ed eventuali.
Con sentenze n. 11312/1990, n. 4688/2001 e n. 10461/1990 la Cassazione ha affermato che in caso di ristrutturazione aziendale con necessità di dover procedere alla soppressione del posto o del reparto, il licenziamento si ritiene legittimo nel caso in cui si dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale alle effettive ragioni di carattere produttivo ed organizzativo.
Con sentenze n. 16579/2010 e n. 7717/2003 la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento determinato anche dalla impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale e non solo nella sede presso la quale il lavoratore era impiegato: la ricerca può estendersi anche al “gruppo d’imprese”, se le stesse diano vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.
Con sentenza n. 5777/2003 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento anche in caso di decentramento produttivo, comportante l’affidamento a soggetti esterni o di parte del ciclo produttivo, finalizzato ad una più economica gestione dell’impresa (terziarizzazione o “outsourcing”).
Con sentenza n. 4050/1982 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento con soppressione del posto per documentata antieconomicità dello stesso.

venerdì 20 luglio 2012

La circolare del Ministero del Lavoro sulla riforma recentemente approvata (Legge 92/12)

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare esplicativa della riforma del mercato del lavoro approvata recentemente ed entrata in vigore il 18 luglio.
Vengono fornite le prime indicazioni operative sull'applicazione degli istituti modificati.
E' opportuno ricordare che già in Parlamento sono stati presentati dalle forze politiche degli emendamenti correttivi.
Sono convinto che nulla verrà migliorato. Si userà la scusa del rischio di "contagio" stavolta spagnolo e della necessità di recuperare la fiducia dei mercati per ridurre le tutele e i diritti.
Forse, è più facile prevedere ulteriori peggioramenti.
Per il momento godiamoci la circolare.


La circolare 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del Lavoro

giovedì 28 giugno 2012

Il testo della "riforma" del mercato del lavoro


VERGOGNA

La Camera dei Deputati, nella seduta del 27 giugno 2012, ha approvato il Disegno di Legge di Riforma del mercato del lavoro. Dopo la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quella che chiamano riforma diverrà legge.

lunedì 4 giugno 2012

Il testo del disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro approvato dal Senato

Con quattro distinti voti di fiducia, il Senato ha approvato la riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo Monti.
IL testo della legge adesso passerà alla Camera che potrà (vista l'esperienza) solo approvarla. Sarà legge dello stato.
Ormai quello che consideravamo bicameralismo perfetto si è nella prassi trasformato in mocameralismo. 
Discute solo una delle camere l'altra si limita solo a ratificare quanto fatto.
Siamo in presenza di una profonda modifica della Costituzione.
Fino adesso i commenti si sono limitati alla vicenda riguardante l'articolo 18 e alle modifiche apportate. 
In malafede si sono confusi i diritti con i privilegi, contrabbandando la possibilità di facilitare i licenziamenti come lo strumento che consentirà nuove assunzioni.
Aspettiamo con ansia di vedere i risultati.
Qualcuno non ha nascosto la propria gratitudine al ministro Fornero e alla sua caparbietà. Si vergogni. 
Modificare l'articolo 18 rappresenta un vulnus alla dignità delle persone che difficilmente potrà essere superato. 
Non si tratta di difendere un feticcio ma di rispetto della persona, ai suoi sentimenti, ai suoi valori.
Si può essere chiamati a fare dei sacrifici per il bene comune ma camuffare come bene comune la possibilità di licenziare è un imbroglio e chi lo sosteniene un imbroglione.





lunedì 30 aprile 2012

I diritti dei lavoratori impegnati nei seggi elettorali


Il prossimo 6 e 7 maggio in tantissimi comuni saremo chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. 
La domanda come in ogni elezione sorge spontanea: quali diritti sono riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali?.
Pubblico una mini guida al fine di orientarsi, sapere cosa fare, come comportarsi.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di percepire l’intera retribuzione.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.
Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.

mercoledì 18 aprile 2012

Lo stress lavoro-correlato. Linee guida per la sorveglianza.

Il Testo unico sulla sicurezza (Dlgs. N. 81 del 2008) richiede che lo stress lavoro-correlato venga incluso nella valutazione obbligatoria dei rischi nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in particolare, va effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento del medico competente, se nominato, e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato devono essere compiute facendo riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, e prendendo in esame non singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo.

Definizioni di stress da lavoro correlato
Dall’accordo Europeo del 2008 lo stress da lavoro correlato viene così definito: condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro. E ancora: Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione, può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.
Anche l’agenzia Europea della sicurezza sul lavoro ha espresso una sua opinione su questo tipo di stress: lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste.
Si può sospettare che queste definizioni, considerando esclusivamente l’eccezione negativa di stress, derivino dalla visione di Richard Lazarus, il quale vedeva lo stress come la risposta dell’organismo a richieste ambientali percepite come eccessive e che per questo fanno sentire in pericolo il proprio benessere.
Queste definizioni possono diventare pericolose e causare facile arrendevolezza se non si tiene conto del fatto che lo stress può avere anche funzioni positive, infatti esso può provocare nelle persone azioni improntate al cambiamento e alla soluzione della richiesta stressante, diventando un incentivo ad agire e spesso a migliorare. E’ solo lo stress intenso, prolungato nel tempo ed incessante a rendere lo stress negativo.

martedì 17 aprile 2012

L'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti in caso di inadempienza. La circolare dell'INPS.


A seguito dell'emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro 3/2012, l'Inps ha provveduto a emanare la circolare 54/2012 che indica le procedure da seguire nel caso di intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti in caso di inadepienze nei confronti dei lavoratori da parte degli esecutori dei lavori, a partire dal pagamento dei contributi previdenziali.
Un'arma in più da parte dei lavoratori per fare valere i propri diritti.

giovedì 12 aprile 2012

Due interpelli del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro rispondendo a due interpelli ha chiarito che nel caso di un'azienda che ha richiesto la concessione in deroga della Cassa Integrazione, gli obblighi derivanti dalla legge sul collocamento dei lavoratori disabili risultano sospesi, per tutto il periodo indennizzato al pari delle altre situazioni di crisi.
Il secondo interpello, afferma che va riconosciuta al lavoratore, nel caso di trasferimento di azienda, l'anzianità anziendale maturata con l'azienda di provenienza.
Questo a valere per l'utilizzo di tutta una serie di provvidenze al lavoro che presuppongono un periodo minimo di anzianità aziendale.

martedì 10 aprile 2012

Il testo del D.Lgs.276/03 aggiornato e integrato con tutte le modifiche

Come molti di voi sanno, il Ministro Fornero ha disposto la chiusura del sito della Direzione Prov.le del Lavoro di Modena.
Si tratta di una decisione di cui non si comprendono le motivazioni, nè l'utilità.
Il sito, infatti, rispondeva a una domanda di informazione e di formazione molto presente in chi opera nel campo del mercato del lavoro.
Ne sono una prova i 18 milioni di utenti che hanno avuto accesso nel sito negli anni in cui ha operato.
Nell'invitare il Ministro a ritirare il provvedimento, pubblico uno degli ultimi aggiornamenti presenti sul sito, è il D.Lgs. 276/93, integrato e aggiornato con tutte le norme che si sono succedute dalla sua emanazione ad oggi.
E' un documento importante e soprattutto utile a chi si confronta con questi temi, a maggior ragione oggi, con un disegno di legge presentato dal Governo che dovrebbe modificare alcune parti del Decreto in esame.
Voglio ringraziare Cristian che me lo ha inviato

giovedì 5 aprile 2012

Il disegno di legge del Governo sul mercato del lavoro

Finalmente abbiamo il disegno di legge. Dopo settimane di passione, di tira e molla e pentimenti vari, il Governo ha presentato al Presidente Napolitano e alle Camere il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.
Non si è avuto ancora il tempo di leggerlo attentamente e dare conseguentemente una valutazione complessiva del provvedimento.
Non vi è dubbio che alla stesura definitiva si è giunti tenendo anche in conto delle proteste   che, nelle settimane scorse, si sono realizzate in tutta Italia e della contrarietà delle Organizzazioni Sindacali, qualcuna delle quali arrivata in ritardo (sic).
Seguiremo l'iter parlamentare e si valuterà l'esito definitivo e soprattutto l'impatto nella società italiana.

Tassare i milionari di Riccardo Staglianò.

  Ci sono dei libri che entrano per puro caso nella nostra vità e che pagina dopo pagina ti aprono un mondo nuovo. Un mondo nel quale servir...