Uno degli ultimi atti del Governo Berlusconi con la manovra dell'agosto del 2011 fu l'introduzione di quelli che Sacconi chiamò, con un eufemismo, i "contratti di prossimità".
La possibilità per le aziende grazie alla stipula di contratti aziendali di deroga a norme legislative e contrattuali.
La Regione Toscana ritenendosi lesa nella propria potestà legislativa aveva inteso ricorrere alla Corte Costituzionale per il riconoscimento dell'incostituzionalità di parte dell'art. 8 della legge in questione.
La Corte Costituzionale con la sentenza pubblicata di seguito, ha ritenuto la norma costituzionale e quindi applicabile.
E' facile immaginare ciò che si determinerà nei posti di lavoro e le difficoltà che incontreranno le rappresentanze sindacali a porre un freno alle richieste padronali.
Va sottolineato che la Corte Costituzionale ha affermato che le deroghe sono adottabile solo negli ambiti espressamente previsti dall'articolo che per comodità e completezza di informazione pubblico.
L'articolo 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese ((con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e
della produzione ((con riferimento)): a) agli impianti audiovisivi e
alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del
lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai
contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina
dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina
del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso
dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio. ((1))
((2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro)).
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
((3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono
sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione
comunitaria, ed applicati";
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale")).
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della
lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle
seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al
lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per
la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore
ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»".
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