domenica 7 ottobre 2012

I contratti di prossimità. La sentenza della Corte Costituzionale.

Uno degli ultimi atti del Governo Berlusconi con la manovra dell'agosto del 2011 fu l'introduzione di quelli che Sacconi chiamò, con un eufemismo, i "contratti di prossimità".
La possibilità per le aziende grazie alla stipula di contratti aziendali di deroga a norme legislative e contrattuali.
La Regione Toscana ritenendosi lesa nella propria potestà legislativa aveva inteso ricorrere alla Corte Costituzionale per il riconoscimento dell'incostituzionalità di parte dell'art. 8 della legge in questione.
La Corte Costituzionale con la sentenza pubblicata di seguito, ha ritenuto la norma costituzionale e quindi applicabile.
E' facile immaginare ciò che si determinerà nei posti di lavoro e le difficoltà che incontreranno le rappresentanze sindacali a porre un freno alle richieste padronali.
Va sottolineato che la Corte Costituzionale ha affermato che le deroghe sono adottabile solo negli ambiti espressamente previsti dall'articolo che per comodità e completezza di informazione pubblico.



L'articolo 8 
 
       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
 
  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate  alla  maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione  del  lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
all'avvio di nuove attivita'. 
  2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
della produzione ((con riferimento)): a) agli impianti audiovisivi  e
alla  introduzione  di  nuove  tecnologie;  b)  alle   mansioni   del
lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai
contratti a termine,  ai  contratti  a  orario  ridotto,  modulato  o
flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai  casi  di
ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;   d)   alla   disciplina
dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione  e  disciplina
del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e
continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e
conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso
dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza
del matrimonio. ((1)) 
  ((2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,  nonche'  i
vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro)). 
  3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
maggioranza dei lavoratori. 
  ((3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  "e  la   normativa   regolamentare,
compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate"  sono
sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
comunitaria, ed applicati"; 
    b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
      "b-bis) condizioni di lavoro del personale")). 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al comma 2, lettera e), le parole:  «e  il  licenziamento  della
lavoratrice in concomitanza  di  matrimonio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza  del
matrimonio,  il  licenziamento  della  lavoratrice  dall'inizio   del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione  al
lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale  e  per
la malattia del bambino da parte della lavoratrice o  del  lavoratore
ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»". 

Nessun commento:

Posta un commento

La narrazione e i fatti. Il governo Meloni fa scuola

NARRAZIONE: “si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di la...