lunedì 30 aprile 2012

I diritti dei lavoratori impegnati nei seggi elettorali


Il prossimo 6 e 7 maggio in tantissimi comuni saremo chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. 
La domanda come in ogni elezione sorge spontanea: quali diritti sono riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali?.
Pubblico una mini guida al fine di orientarsi, sapere cosa fare, come comportarsi.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di percepire l’intera retribuzione.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.
Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.
La legge non prevede modalità particolari in merito a eventuali comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro. In questo caso, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, può ritenersi utile una comunicazione preventiva ogniqualvolta l’assenza del lavoratore possa avere conseguenze sull’organizzazione della normale attività produttiva.
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA:
Scrutatori e segretari = la nomina del comune (se si tratta di provvedimento di urgenza del presidente di seggio) e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni).
Presidenti di seggio = il decreto di nomina e la dichiarazione ( meglio se vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
Rappresentanti di lista = il certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.
Particolare attenzione va posta ai documenti, esiste infatti la facoltà per il rappresentante di lista di presentarsi fino al momento dello scrutinio perciò il certificato deve portare menzione specifica dell’accreditamento nelle giornate di sabato e/o di domenica, che altrimenti non sono prese in considerazione ai fini del recupero o, per il sabato, dell’eventuale pagamento.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.
E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno,aereo, nave).
Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSO RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia
Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^classe;
Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

RIEPILOGANDO
Sabato 5 maggio
nell’ipotesi di settimana lunga su 6 giorni: normale retribuzione anche se l’attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con l’orario di lavoro
nell’ipotesi di settimana corta su 5 giorni: una giornata di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo compensativo, da concordare tra datore di lavoro e lavoratore
Domenica 6 maggio
una giornata di retribuzione in aggiunta alla normale retribuzione normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo compensativo da fruirsi immediatamente dopo le elezioni
Lunedì 7 maggio(e martedì 8 qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 del lunedì) normale retribuzione anche se l’attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con l’orario di lavoro

 

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