venerdì 9 novembre 2012

La nuova disciplina delle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero.

La nuova disciplina delle dimissioni (e delle risoluzioni consensuali) introdotta dalla riforma Fornero.
La finalità che giustifica l'intervento della legge 92/2012 (articolo 4, commi 16-23) sulle dimissioni è la volontà di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che si verifica quando il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, estorce al dipendente la firma di una lettera con la quale lo stesso risolve il rapporto di lavoro. 
La lettera del datore
Il punto di partenza della nuova procedura è la lettera con la quale il dipendente comunica la propria volontà di lasciare il lavoro. Fino all'approvazione della legge 92/2012, questo atto poteva essere compiuto in qualsiasi forma, ed esplicava i suoi effetti dal momento in cui era portato a conoscenza del datore di lavoro.
Con la nuova normativa, la lettera di dimissioni diventa il primo momento del percorso di uscita dal lavoro, perché la risoluzione del rapporto diventa efficace solo dopo che è stata messa in atto una specifica procedura. 
In particolare, dopo la ricezione delle dimissioni, ed entro 30 giorni da questo momento, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la convalida delle dimissioni, invitandolo – in forma scritta – a confermare formalmente la propria volontà di lasciare il lavoro.
Una volta ricevuto l'invito, ed entro sette giorni da questo momento, il lavoratore ha di fronte a sé diverse opzioni per convalidare l'atto di recesso dal rapporto.
Le opzioni per la convalida

La prima forma di convalida si può ottenere presso alcune sedi che già svolgono importanti funzioni in materia di lavoro, come la direzione territoriale del Lavoro, il centro per l'impiego territorialmente competenti, o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
In alternativa a questa strada, il lavoratore può convalidare le dimissioni sottoscrivendo una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che l'azienda è obbligata a inviare al centro per l'impiego entro cinque giorni dalla data in cui è prevista la cessazione del rapporto.
In aggiunta a queste procedure, il ministero del Lavoro, con un decreto, potrebbe prevederne altre: è auspicabile che questa opzione sia usata per trovare forme più agili di esecuzione della procedura.
Per i genitori
La legge di riforma del mercato del lavoro cambia anche la disciplina che si applica alle dimissioni delle madri e dei padri nei primi anni di vita del bambino. In questi casi, è confermata la procedura speciale, già esistente, che subordina la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza, oppure dalla madre e dal padre fino a una certa età del figlio, a una procedura di convalida che deve svolgersi presso il servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali o i centri per l'impiego. Il cambiamento, non irrilevante, riguarda tuttavia il periodo sino al quale deve essere svolta la convalida: si passa da un anno a tre anni.
Le sanzioni

Il fenomeno delle dimissioni in bianco è affrontato anche sul versante delle sanzioni. La riforma ha introdotto una sanzione pecuniaria da 5mila euro a 30mila euro nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore per simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. Questa ipotesi non esclude l'avvio dell'azione penale (in ipotesi di dimissioni in bianco sottoscritte al momento dell'assunzione, la giurisprudenza ritiene configurabile il reato di estorsione, sanzionato con la reclusione da cinque a dieci anni o la multa da 500 a 2.066 euro).

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