giovedì 22 novembre 2012

Le risposte del Ministero del Lavoro a quesiti relativi alla sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro risponde a quesiti sulla sicurezza sul lavoro riguardanti
a) la formazione a distanza;
b) gli obblighi relativi ai "buoni di lavoro";
c) sulla redazione del documento di valutazione;
d) microclima;
e) stage e tirocini.
 
Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?
(Quesito del 1 ottobre 2012)


Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.

Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del D.M. 15 luglio 2003 n.388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
“2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81?
(Quesito del 14 settembre 2012)


A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81
e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con "buoni lavoro", quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81?
(Quesito del 14 settembre 2012)


Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D.Lgs.276/03
(Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.


Il
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali).
Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U.
che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs.276/03 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.
Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81   compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via.
 
Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?
(Quesito del 1 ottobre 2012)


Dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 , si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 dellalegge 24 giugno 1997 n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Quali sono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro e quali sono gli organi competenti ad accertare che tali disposizioni siano rispettate?
(Quesito del 3 ottobre 2012)


A riscontro del quesito proposto, si evidenzia che il
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito T.U.), contiene, nel Titolo II, una serie di disposizioni volte a stabilire le caratteristiche dei luoghi di lavoro necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A tal scopo, l’articolo 63 del T.U.
, prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del medesimo T.U. che, al punto 1.9. si occupa proprio del microclima prevedendo che "nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori”.

L’eventuale violazione di tali disposizioni potrà essere segnalata, nell’ambito della struttura aziendale, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tra i cui compiti espressamente rientra quello di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate.

Soggetti deputati al relativo controllo sono gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del
T.U. che, giova ricordarlo, sono le ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Direzioni provinciali del lavoro, che possono accedere ai luoghi di lavoro per effettuare verifiche in materia solo nei casi indicati nel comma 2 della citata disposizione normativa.
A tali organi, oltre che alla Procura della Repubblica territorialmente competente, potrà essere inoltrata una segnalazione, quanto più dettagliata e documentata possibile, ai fini dell’eventuale intervento ispettivo.

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