sabato 25 giugno 2011

Recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione



Di seguito quattro pronunciamenti della Corte di Cassazione su problematiche inerenti il rapporto di lavoro.
La loro lettura è utile perchè consente di conoscere indirizzi giurisprudenziali e di poter richiedere in casi analoghi comportamenti simili.

Dimissioni dal rapporto di lavoro e possibile annullabilità

Con sentenza n. 11900 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che le dimissioni rassegnate da un dipendente affetto da disturbo depressivo non sono, di per se stesse, annullabili per incapacità del lavoratore, essendo le stesse un atto unilaterale ricettizio a contenuto patrimoniale cui sono applicabili le regole generali che disciplinano i contratti. L’atto è annullabile soltanto nell’ipotesi in cui si provi uno stato di privazione della facoltà intellettiva e volitiva, anche di natura temporanea, essendo sufficiente un turbamento psichico esistente al momento in cui le dimissioni sono state date. L’esistenza dello stato di incapacità non si può, però, desumere dalla crisi depressiva, spettando, in ogni caso, al dipendente l’onere di provare la condizione di infermità.


Attività subordinata tra familiari

Con sentenza n. 9043/2011 la Cassazione ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi (è il caso dell’agricoltura e del godimento correlato dell’indennità di maternità) non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, in quanto è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato .


Trasformazione da Part-time a tempo pieno con l'utilizzo continuo del lavoro supplementare

Con sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l'utilizzo continuo di lavoro supplementare, in un rapporto a tempo parziale, può ravvisare il presupposto di una trasformazione a tempo pieno. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente.
La Suprema Corte ribadisce che: "L’effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova regolamentazione”, e ciò “con ogni conseguente effetto obbligatorio” dal momento che ne deriva una modifica “non accessoria” dei contenuti del “sinallagma negoziale".


CIGS e legittimità dell’iter procedimentale

Con sentenza n. 12103 del 1° giugno 2011, la Cassazione ha affermato che l’effettuazione dell’esame congiunto in sede ministeriale per l’accesso alla CIGS non è di per sé sufficiente a legittimare l’iter procedimentale. Infatti, propedeutica allo stesso è, senz’altro, la comunicazione che il datore di lavoro deve fornire in via preventiva alle RSA, le quali devono conoscere i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione .




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