Importi
massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e
disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili
relativi all’anno 2012.(circolare Inps 20 del 08/02/2012)
L’articolo 1, comma 27, della legge n.
247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma
dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi
mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento
quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano
determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla
variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili
dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19
luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento,
oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati
rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art.
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84
per cento
Trattamenti di integrazione salariale
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Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 931,28 | 876,89 |
Superiore 2.014,77 | Alto | 1.119,32 | 1.053,95 |
Detti importi massimi devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per
cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore
delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
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Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 1.117,54 | 1.052,28 |
Superiore 2014,77 | Alto | 1.343,18 | 1.264,74 |
Si riportano gli importi massimi mensili
da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante
per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti
successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di
riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più
alto.
Gli importi sono indicati
rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista
dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è
pari al 5,84 per cento.
Indennità di mobilità
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Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 931,28 | 876,89 |
Superiore 2.014,77 | Alto | 1.119,32 | 1.053,95 |
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui
all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché
a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994,
n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente
paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge
6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi
dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per
l’anno 2012, in: euro 608,90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.
Gli importi massimi mensili
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della
legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro 931,28 e ad euro 1.119,32.
Per quanto riguarda l’indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella
agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento
all’attività svolta nel corso dell’anno 2011, trovano invece
applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella
circolare n 25 del 4/2/2011 (euro 906,80 ed euro 1.089,89).
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