sabato 4 febbraio 2012

Cassa Integrazione: compatibilità con attività lavorativa


Una serie di circolari dell'INPS, di cui l'ultima è la n. 130 del 4 ottobre 2010, ha chiarito in quali casi un lavoratore in cassa integrazione può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, senza perdere il diritto al trattamento.
Di norma, l'integrazione salariale non può essere corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate. Tuttavia questa incompatibilità non è assoluta. Infatti, perde il diritto al trattamento solo il lavoratore che inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso un diverso datore di lavoro.
Al contrario, si ha piena compatibilità tra lavoro ed integrazione salariale, se la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa che ha dato luogo all'integrazione salariale: in pratica se si tratta di un lavoro part-time con tempi e orari diversi da quello sospeso. Lo stesso vale per il lavoro accessorio, che è consentito fino al 31 dicembre 2012 nel limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare riferiti ad ogni singolo lavoratore, pur se le prestazioni sono avvenute per più committenti.
Inoltre, c'è cumulabilità parziale nei casi in cui il nuovo lavoro sia a tempo parziale o determinato, oppure sia un lavoro autonomo, e in cui i redditi che ne derivano siano inferiori al trattamento di cassa integrazione: spetta al lavoratore comunicare e dimostrare quanto guadagna, per avere diritto all'integrazione parziale fino a raggiungere l'ammontare previsto dalla legge.

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