Una serie di circolari dell'INPS, di cui l'ultima è la n. 130 del 4
ottobre 2010, ha chiarito in quali casi un lavoratore in cassa
integrazione può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo,
senza perdere il diritto al trattamento.
Di norma,
l'integrazione salariale non può essere corrisposta a quei lavoratori
che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre
attività remunerate. Tuttavia questa incompatibilità non è assoluta.
Infatti, perde il diritto al trattamento solo il lavoratore che inizia
un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato,
presso un diverso datore di lavoro.
Al contrario, si ha piena
compatibilità tra lavoro ed integrazione salariale, se la nuova
attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale
in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe
stata comunque compatibile con l'attività lavorativa che ha dato luogo
all'integrazione salariale: in pratica se si tratta di un lavoro
part-time con tempi e orari diversi da quello sospeso. Lo stesso vale
per il lavoro accessorio, che è consentito fino al 31 dicembre 2012 nel
limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare riferiti ad ogni
singolo lavoratore, pur se le prestazioni sono avvenute per più
committenti.
Inoltre, c'è cumulabilità parziale nei casi in
cui il nuovo lavoro sia a tempo parziale o determinato, oppure sia un
lavoro autonomo, e in cui i redditi che ne derivano siano inferiori al
trattamento di cassa integrazione: spetta al lavoratore comunicare e
dimostrare quanto guadagna, per avere diritto all'integrazione parziale
fino a raggiungere l'ammontare previsto dalla legge.
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