Con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011, la Cassazione ha affermato
che il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la riduzione a
part-time dell'orario di lavoro, e della relativa retribuzione, di un singolo
lavoratore, anche se ciò è imputabile ad una crisi aziendale.
La Suprema Corte ricorda che
la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa soltanto se
concordata dalle parti e quando si verificano alcune condizioni fondamentali:
deve risultante da atto scritto "ad substantiam" e convalidata dalla
Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente (si
ricorda, però, che dal 1° gennaio 2012, è stata abrogata la convalida di
trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, così come previsto dalla Legge n.183 del 12 novembre 2011)
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