Una nuova parola entrerà nel nostro lessico a partire dal 1 gennaio 2012 "decertificazione".
Si tratta degli effetti di una norma inserita in una delle manovre del governo Berlusconi.
A partire dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche non potranno più richiedere certificati e in quelli che rilasceranno andrà scritto "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.".
Non è la prima volta che si interviene sulla materia, speriamo che questa sia l'ultima e soprattutto sia quella definitiva.
Pubblico la circolare esplicativa del ministero della Funzione Pubblica.
Si tratta degli effetti di una norma inserita in una delle manovre del governo Berlusconi.
A partire dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche non potranno più richiedere certificati e in quelli che rilasceranno andrà scritto "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.".
Non è la prima volta che si interviene sulla materia, speriamo che questa sia l'ultima e soprattutto sia quella definitiva.
Pubblico la circolare esplicativa del ministero della Funzione Pubblica.
Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte
con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive
contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una
completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e
privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso
le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni
procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli
interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorietà.
Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza
del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti
o certificati contenenti informazioni già in possesso della
P.A.
Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche
amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra
loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Di seguito le principali novità introdotte con la nuova
normativa:
a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le
amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né
richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per
espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della
nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la
dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono
conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per
evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte
certificazioni nulle per l'assenza della predetta
dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano
privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico
del responsabile, per espressa previsione della lett.
c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato
articolo 15 della legge n. 183 del 2011;
c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un
ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale
adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei
controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a
norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì
responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso
ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione
digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio
responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e
rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente,
efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per
l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la
loro esecuzione;
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è
presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione.
2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di
operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso
l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei
controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
(come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011),
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede,
invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti presso l'amministrazione competente …. le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di
provenienza".
Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82
del 2005 prevede che " … al fine di agevolare l'acquisizione
d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive
riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali
e fatti di cui agli articoli
46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati
accessibili per via telematica predispongono, sulla base
delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte
all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a
disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le
convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi
dell'articolo
43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000.".
Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22
aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa
(www.digitpa.gov.it).
Nelle more della predisposizione e della
sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del
decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di
banche dati accessibili per via telematica devono comunque
rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato
articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la
materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della
legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82
del 2005.
Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche
tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a
seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra
citate.
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