I primi quattro commi dell’art.32 della legge
n.183/2010 (Collegato Lavoro) modificano i termini di decadenza per impugnare un licenzianmento che si considera illegittimo.
Il primo comma prevede l'integrale sostituzione dei commi 1 e 2
dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che
« Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla
comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale
diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
"L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo
termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o
l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo
necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo».
Il comma secondo invece stabilisce che le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 1, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di
inefficacia del licenziamento.
Il comma terzo prevede che le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 1, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla
legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui
all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile,
con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di
trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro,
ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla
scadenza del medesimo.
Il comma quarto stabilisce che le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 1, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli
1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione
di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore
della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi
dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data
del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista
dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo
a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Si segnala, inoltre, che l’art. 2 comma 54 della legge
26 febbraio 2011 N.10, è stata inserita una disposizione finalizzata a spostare al 31 dicembre 2011 la scadenza
del termine di 60 giorni per l’impugnazione dei cocopro e rapporti a
termine ritenuti irregolari, quindi la decadenza, inizialmente fissata a 60 giorni dalla data d’entrata in vigore della legge n.183/2010 e cioè al 23.1.2010, è rinviata a 60 giorni successivi al 31.12.2011 .
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