Il
prossimo 6 e 7 maggio in tantissimi comuni saremo chiamati alle
urne per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali.
La domanda come in ogni elezione sorge spontanea: quali
diritti sono riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi
elettorali?.
Pubblico una mini guida al fine di orientarsi, sapere cosa
fare, come comportarsi.
DIRITTI
DEI LAVORATORI
IMPEGNATI NELLE
OPERAZIONI
ELETTORALI
PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI
PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA
FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al
lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche
temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere
funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento
(nazionale ed europeo), per
le elezioni comunali,
provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni
referendarie, ai sensi dell’art. 119
del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dell’art. 1
della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di
assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata
attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il
beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente,
scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in
occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del
referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario
titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo
l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119
Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere
prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni
elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati
in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I
componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque
impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare
le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero
da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle
esigenze di servizio.
Per
quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento
della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al
recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il
sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario
settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle
operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad
esse”.
In
altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a
casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali
(se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il
sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro,
in forza della
"voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e
prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è
precetto costituzionale"
(Corte Costituzionale n.
452 del 1991).
La
giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni
che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad
assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez.
Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Così, a titolo di esempio,
lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce
al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di
percepire l’intera retribuzione.
Comunque,
in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà
essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle
quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora
l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di
concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per
particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma
rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.
Ai
fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è
tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione
idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla
presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il
lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi
attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In
particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la
data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché
la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.