In ragione della particolare congiuntura economica, il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare al 31 dicembre del 2011 alcune misure finalizzate a sostenere il reddito ed a garantire l’occupazione regolare, specie in quei settori fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.
Nello specifico, le ulteriori proroghe rispetto al termine inizialmente previsto (31 marzo 2011) hanno riguardato:
- la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del reddito o di sostegno al reddito, di rendere, in tutti settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 co. 1 D.lgs. n. 276/03);
- sempre nell’ambito del lavoro accessorio, la facoltà di continuare ad offrire simili prestazioni, in qualsiasi ambito, da parte di lavoratori titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso lo stesso datore di lavoro (art. 70 co. 1-bis D.lgs. n. 276/03);
- l’incremento dell’indennità di disoccupazione ordinaria prevista per i lavoratori qualificati nonché per gli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali, nella misura tale da garantire agli stessi un trattamento di sostegno del reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 19 co. 1-ter D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/09);
- la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori d’impresa sprovvisti di un sistema di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, mediante un decreto di natura non regolamentare (art. 1-bis co. 1 del D.L. n. 78/09 convertito in L. N. 102/09).
Nello specifico, le ulteriori proroghe rispetto al termine inizialmente previsto (31 marzo 2011) hanno riguardato:
- la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del reddito o di sostegno al reddito, di rendere, in tutti settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 co. 1 D.lgs. n. 276/03);
- sempre nell’ambito del lavoro accessorio, la facoltà di continuare ad offrire simili prestazioni, in qualsiasi ambito, da parte di lavoratori titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso lo stesso datore di lavoro (art. 70 co. 1-bis D.lgs. n. 276/03);
- l’incremento dell’indennità di disoccupazione ordinaria prevista per i lavoratori qualificati nonché per gli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali, nella misura tale da garantire agli stessi un trattamento di sostegno del reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 19 co. 1-ter D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/09);
- la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori d’impresa sprovvisti di un sistema di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, mediante un decreto di natura non regolamentare (art. 1-bis co. 1 del D.L. n. 78/09 convertito in L. N. 102/09).
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