sabato 2 aprile 2011

Proroga al 31 dicembre 2011 di alcune prestazioni di sostegno al reddito

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 il D.P.C.M. 25 marzo 2011 con il quale il Governo ha disposto la proroga al 31 dicembre dei termini in scadenza al 31 marzo, riguardanti disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
In ragione della particolare congiuntura economica, il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare al 31 dicembre del 2011 alcune misure finalizzate a sostenere il reddito ed a garantire l’occupazione regolare, specie in quei settori fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.
Nello specifico, le ulteriori proroghe rispetto al termine inizialmente previsto (31 marzo 2011) hanno riguardato:
- la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del reddito o di sostegno al reddito, di rendere, in tutti settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 co. 1 D.lgs. n. 276/03);
- sempre nell’ambito del lavoro accessorio, la facoltà di continuare ad offrire simili prestazioni, in qualsiasi ambito, da parte di lavoratori titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso lo stesso datore di lavoro (art. 70 co. 1-bis D.lgs. n. 276/03);
- l’incremento dell’indennità di disoccupazione ordinaria prevista per i lavoratori qualificati nonché per gli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali, nella misura tale da garantire agli stessi un trattamento di sostegno del reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 19 co. 1-ter D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/09);
- la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori d’impresa sprovvisti di un sistema di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, mediante un decreto di natura non regolamentare (art. 1-bis co. 1 del D.L. n. 78/09 convertito in L. N. 102/09).

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