sabato 9 aprile 2011

Il trattamento per le festività dei dipendenti pubblici

Il post sul trattamento economico delle festività dei dipendenti privati ha suscitato notevole interesse così come sono state tante le richieste di informazione relativamente al trattamento relativo ai pubblici dipendenti.
Ritengo utile chiarire, dunque, questo particolare aspetto.
La risposta ai quesiti è molto semplice: ai dipendenti pubblici per le festività ricadenti di domenica non spetta alcun trattamento economico aggiuntivo alla retribuzione di fatto percepita.
Ciò in ragione del comma 224 della L.266/2005 che testualmente recita 
"Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Tale norma è stata oggetto anche di valutazione della Corte Costituzionale che con sentenza 146/2008 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, nella considerazione che la scelta del legislatore era detatta dal contenimento della spesa pubblica.
I dipendenti pubblici, conseguentemente, a differenza di quelli privati non percepiranno nulla per le festività del Lunedi dell'Angelo e il 25 aprile, quest'anno coincidenti.

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