sabato 16 aprile 2011

Il cartellino va timbrato con le mani sporche o pulite?

E' il vecchio dilemma che ha dato origine a una giurisprudenza spesso contrastante.
Quella che può apparire una battuta è la riproposizione dell'annosa questione su cosa si intende per orario di lavoro (conseguentemente retribuito) e cosa non va considerato tale.
La vicenda delle mani pulite ha il pregio di far comprendere meglio di cosa si parla. Il punto è se la conclusione della giornata di lavoro coincide o meno con il cambio d'abito o almeno con la pulizia della mani.
Stante la lettera a) del comma 2 dell'art.1 del D.Lgs.66/2003  "per orario di lavoro deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni", ciò implica che venga chiarito che cosa s'intende per "a disposizione del datore di lavoro".
Non vi è dubbio alcuno che il primo parametro è la sottoposizione al potere disciplinare del datore.
La sentenza che viene pubblicata da un lato affida alla contrattazione collettiva l'onere di individuare l'orario di lavoro dall'altro afferma che ove sia data la facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche a casa), la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale , non deve essere retribuita”.
Se viceversa, “tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, allora si rientra nel tempo di “lavoro effettivo” e spetta la retribuzione.
E' da tenere presente che la sentenza della Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato nulle le clausole del Contratto Nazionale (in questo caso quello dei Metalmeccanici) che prescrive "sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione
I giudici richiamandosi alla normativa contrattuale (a quella dei metalmeccanici per il caso in oggetto) hanno indicato che la prestazione effettiva va considerata quella dell'orologio marcatempo e non quella dell'entrata dello stabilimento.
Una sentenza, quindi, che farà ancora discutere e che non risolve la questione.
Verrebbe da dire "alla prossima"


La sentenza

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