Pubblico due sentenze emesse da altrettanti tribunali con le quali viene sanzionato come comportamento antisindacale, di cui all'art.28 dello Statuto dei Lavoratori, l'applicazione alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui ai ricorsi, del contratto separato dei metalmeccanici firmato il 15.10.2009 in presenza della vigenza del contratto sottoscritto unitariamente il 20.01.2008.
Le aziende dovranno rimuovere i comportamenti che limitano le prerogative del sindacato ricorrente, in questo caso la Fiom e più precisamente
a) applicare ai lavoratori iscritti alla Fiom il contratto del 2008 e conseguentemente erogare l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993;
b) stesso trattamento dovrà essere adottato per quei lavoratori che decidessero di non volere essere applicato il contratto separato, informandoli preventivamente e in maniera esaustiva della situazione;
c) rimborsare le quote contrattuale eventualmnete trattenute ai lavoratori che non riconoscessero il contratto stipulato sola dalal Cisl e dalla Uil.
E' da sottolineare che per la prima volta ci troveremmo in una azienda a dovere applicare due contratti di lavoro.
Si porranno certamente problemi nuovi a partire a quale contratto fare riferimento per i nuovi assunti.
L'impressione che siamo in presenza delle prime schermaglie giudiriche che guardano a un orizzonte più grande, quello della Fiat e dei suoi accordi separati.
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