lunedì 2 gennaio 2012

Festività ricadenti di domenica.

Il 2012 si è chiuso con il Natale (25 dicembre) cadente di domenica e il 2012 si è aperto con il 1 gennaio anch'esso ricadente di domenica.
Si sono persi due giorni di riposo ma non si perde il trattamento economico.
Infatti, qualora la festività coincida con la domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta:
  • ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta un’ulteriore quota giornaliera fissata dalla coincidente con 1/26 del compenso dovuto al giorno;
  • ai lavoratori retribuiti ad ore, spetta l’ulteriore somma corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale (o di 1/5 in caso di adozione della settimana corta)
Qualora invece la festività coincida con il sabato non lavorativo (ossia nel caso di adozione della settimana corta), si ritiene che al soggetto non spetti la quota aggiuntiva predetta, poiché esso coincide in ogni caso con il sesto giorno e conseguentemente deve essere considerato non festivo ma feriale a zero ore. Tuttavia, molti contratti di lavoro estendono il trattamento previsto per il caso di coincidenza del giorno festivo con la domenica anche al caso di coincidenza con il sabato non lavorativo.
Infine, qualora la festività cada in periodi di assenza dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore o in periodi di assenza facoltativa o obbligatoria (come malattia, maternità, congedo matrimoniale, ferie, permessi, assenze giustificate), il soggetto ha comunque diritto al trattamento previsto per le festività. Tale tutela è però limitata se, nel caso di lavoratore pagato ad ore, la sospensione dal lavoro si protragga oltre le due settimane.
E' da sottolineare che ciò vale solo per i dipendenti privati. Ai dipendenti pubblici non viene riconosciuta alcuna retribuzione aggiuntiva.

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