sabato 28 gennaio 2012

Ticket sanitari e stato di disoccupazione.


La modifica della normativa relativa al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, pone alcuni problemi interpretativi in relazione ai requisiti richiesti ai cittadini.
Primo tra tutti, visto che la normativa prevede che siano esenti, in presenza di determinate condizioni reddituali i disoccupati, quello di individuarli giuridicamente.
Vale la pena sottolineare che sono considerati tali solo  chi ha perso un'attività lavorativa e si trovi in in particolari condizioni e non chi non ha mai avuto rapporti di lavoro, essendo quest'ultimo un inoccupato.
Detto questo, quali sono le condizioni richieste?
Il Decreto dell'Assessore Lavoro della Regione Sicilia del 15 aprile 2010 n.233 ha definito gli adempimenti da compiere per il riconoscimento dello stato di disoccupazione e per il suo mantenimento.
A seguitio del Decreto, l'Assessorato ha emanato una propria nota nella quale esplicita ulteriormente i requisiti richiesti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione.
Vi invito a leggere attentamente la nota in quanto (potrà aapparire strano) il mantenimento dello stato di disoccupazione può avvenire in costanza di rapporto di lavoro, a conizione che il reddito percepito non superi € 8.000. 
Per i rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati il reddito da non superare per mantenere lo stato di disoccupazione è 4.800 €.
Un'ultima considerazione è legata al fatto che il decreto e la nota individuono tre stati soggettivi:
a) disoccupato;
b) sospeso;
c) non disoccupato.
Le note sui ticket non prevedono alcun riconoscimento per i lavoratori il cui stato di disoccupazione sia stato sopeso.
Che fare? Sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'Assessorato alla Sanità.



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