Il
prossimo 24 e 25 febbraio saremo chiamati a rinnovare il Parlamento nazionale.
La domanda come in ogni elezione sorge spontanea: quali
diritti sono riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi
elettorali?.
Pubblico una mini guida al fine di orientarsi, sapere cosa
fare, come comportarsi.
DIRITTI
DEI LAVORATORI
IMPEGNATI NELLE
OPERAZIONI
ELETTORALI
PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI
PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA
FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al
lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche
temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere
funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento
(nazionale ed europeo), per
le elezioni comunali,
provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni
referendarie, ai sensi dell’art. 119
del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dell’art. 1
della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di
assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata
attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il
beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente,
scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in
occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del
referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario
titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo
l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119
Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere
prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni
elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati
in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I
componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque
impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare
le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero
da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle
esigenze di servizio.
Per
quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento
della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al
recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il
sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario
settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle
operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad
esse”.
In
altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a
casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali
(se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il
sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro,
in forza della
"voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e
prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è
precetto costituzionale"
(Corte Costituzionale n.
452 del 1991).
La
giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni
che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad
assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez.
Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Così, a titolo di esempio,
lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce
al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di
percepire l’intera retribuzione.
Comunque,
in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà
essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle
quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora
l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di
concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per
particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma
rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.
Ai
fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è
tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione
idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla
presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il
lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi
attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In
particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la
data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché
la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.
La
legge non prevede modalità particolari in merito a eventuali
comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro. In
questo caso, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, può
ritenersi utile una comunicazione preventiva ogniqualvolta l’assenza
del lavoratore possa avere conseguenze sull’organizzazione della
normale attività produttiva.
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA:
Scrutatori e
segretari = la nomina del comune (se si tratta di provvedimento
di urgenza del presidente di seggio) e la dichiarazione successiva a
cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da
orario iniziale e finale delle operazioni).
Presidenti di
seggio = il decreto di nomina e la dichiarazione ( meglio se
vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle
operazioni presso i seggi.
Rappresentanti
di lista = il certificato redatto dal presidente di seggio che
attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante
l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle
operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.
Particolare
attenzione va posta ai documenti, esiste infatti la facoltà per il
rappresentante di lista di presentarsi fino al momento dello
scrutinio perciò il certificato deve portare menzione specifica
dell’accreditamento nelle giornate di sabato e/o di domenica, che
altrimenti non sono prese in considerazione ai fini del recupero o,
per il sabato, dell’eventuale pagamento.
ASSENZA
DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA
QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Non
è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto
salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.
E'
comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere
- permessi non
retribuiti o
ferie
per raggiungere il proprio
comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno,aereo,
nave).
Solo
il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici
può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti
contrattualmente, se non ancora utilizzati.
PERMESSO
RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
La
materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale
dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso
retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello
della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1957,
n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti
trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale,
anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a
chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo
l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora
ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il
permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i
limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto
5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il
viaggio di andata e ritorno:
• un
giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
• due
giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e
per le isole.
AGEVOLAZIONI
PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA
PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per
usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera
elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà
firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno
l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro
della sezione presso cui ha votato.
Si
ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della
Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle
disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei
diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali
comportamenti miranti ad ostacolarlo.
Agevolazioni
sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia
Treno:
riduzione del 60% sulla
tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la
2^classe;
Nave:
riduzione del 60% sulla
tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni
più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici
delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.
RIEPILOGANDO
Sabato 23 febbraio
nell’ipotesi
di settimana lunga su 6 giorni: normale retribuzione anche se
l’attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con
l’orario di lavoro
nell’ipotesi
di settimana corta su 5 giorni: una giornata di retribuzione
in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita, oppure in
alternativa una giornata di riposo compensativo, da concordare tra
datore di lavoro e lavoratore
Domenica 24 febbraio
una
giornata di retribuzione in aggiunta alla normale retribuzione
normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo
compensativo da fruirsi immediatamente dopo le elezioni
Lunedì 25 febbraio(e martedì 26 qualora
le operazioni di scrutinio abbiano termine
dopo le ore 24 del lunedì) normale retribuzione anche se
l’attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con
l’orario di lavoro