Un'importante sentenza della Corte di Cassazione sul periodo di comporto nel caso di malattia o di infortunio.
La Suprema Corte ritiene illegittimo il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto nel caso che la malattia sia dovuta a inadempienze del datore del lavoro a rendere salubre l'ambiente di lavoro
Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 aprile 2011, n. 7946 - Ambiente di lavoro insalubre e malattia
Fatto
1. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte d'Appello di Venezia accoglieva il gravame svolto da (...) spa contro la sentenza di primo grado, non definitiva, che aveva ritenuto revocato un primo licenziamento intimato a (...) e illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto con conseguente tutela reale; e contro la sentenza definitiva che, disattesa l'eccezione sull’aliunde perceptum, aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegrazione.
2. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva che:
- la signora (...) non aveva offerto, in primo grado, prove per dimostrare che il periodo di assenza, dal 1°/3/2003 al 4/9/2003, fosse ricollegabile alla malattia che aveva precedentemente contratto per asserite ragioni lavorative;
- risultava, al contrario, dalle dichiarazioni della lavoratrice al giudice, rese in data 21/3/2007, che l'assenza di tale periodo fosse ricollegabile ad infortunio, circostanza assolutamente non chiarita in quel grado e per la quale avrebbe avuto certamente interesse, parte ricorrente, a dimostrare la riferibilità dello stesso a situazioni lavorative;
- sotto il profilo della riferibilità, del periodo di assenza computato come superamento del comporto, a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. nulla aveva offerto in termini probatori la parte che ne aveva l'onere e la certificazione medica in data 14/2/2003 - recante l'invito del medico curante al datore di lavoro ad astenersi dall'adibire la lavoratrice ad incarichi implicanti eccessivi sforzi fisici per l'arto superiore destro indipendentemente dalla ricezione o meno dello stesso, non aveva valenza, neppure indiziaria, indimostrato che la pregressa epicondilite fosse riferibile ad eventuali motivi lavorativi;
- nessun elemento collegava la pregressa epicondilite alla successiva assenza se non il mero ed irrilevante dato temporale del modesto intervallo tra la certificazione medica esibita al datore di lavoro (14/2/2003) e l'assenza (1/3/2003);
- quanto all'intempestività della contestazione del licenziamento per superamento del comporto ed alla pretesa rinuncia derivante dal comportamento concludente del datore di lavoro, alla stregua dei termini indicati dal CCNL, rispetto al termine del 4/9/2003, il licenziamento del 20/11/2003 si collocava in una distanza temporale ragionevole in considerazione della struttura datoriale (occupante, nel territorio nazionale, oltre 4.000 lavoratori subordinati, circostanza incontestata);
- la signora (...) non aveva offerto, in primo grado, prove per dimostrare che il periodo di assenza, dal 1°/3/2003 al 4/9/2003, fosse ricollegabile alla malattia che aveva precedentemente contratto per asserite ragioni lavorative;
- risultava, al contrario, dalle dichiarazioni della lavoratrice al giudice, rese in data 21/3/2007, che l'assenza di tale periodo fosse ricollegabile ad infortunio, circostanza assolutamente non chiarita in quel grado e per la quale avrebbe avuto certamente interesse, parte ricorrente, a dimostrare la riferibilità dello stesso a situazioni lavorative;
- sotto il profilo della riferibilità, del periodo di assenza computato come superamento del comporto, a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. nulla aveva offerto in termini probatori la parte che ne aveva l'onere e la certificazione medica in data 14/2/2003 - recante l'invito del medico curante al datore di lavoro ad astenersi dall'adibire la lavoratrice ad incarichi implicanti eccessivi sforzi fisici per l'arto superiore destro indipendentemente dalla ricezione o meno dello stesso, non aveva valenza, neppure indiziaria, indimostrato che la pregressa epicondilite fosse riferibile ad eventuali motivi lavorativi;
- nessun elemento collegava la pregressa epicondilite alla successiva assenza se non il mero ed irrilevante dato temporale del modesto intervallo tra la certificazione medica esibita al datore di lavoro (14/2/2003) e l'assenza (1/3/2003);
- quanto all'intempestività della contestazione del licenziamento per superamento del comporto ed alla pretesa rinuncia derivante dal comportamento concludente del datore di lavoro, alla stregua dei termini indicati dal CCNL, rispetto al termine del 4/9/2003, il licenziamento del 20/11/2003 si collocava in una distanza temporale ragionevole in considerazione della struttura datoriale (occupante, nel territorio nazionale, oltre 4.000 lavoratori subordinati, circostanza incontestata);