La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha risposto, in data 19 ottobre 2012, ai seguenti quesiti:
• Apprendistato professionalizante - durata formazione e previsioni collettive
• Contratto a termine e computo periodo massimo 36 mesi
• Pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2012
• Indennità di mobilità imprese esercenti attività commerciali
• Apprendistato professionalizante - durata formazione e previsioni collettive
• Contratto a termine e computo periodo massimo 36 mesi
• Pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2012
• Indennità di mobilità imprese esercenti attività commerciali
Apprendistato professionalizzante - durata formazione e previsioni collettive
L’istante chiede, in
particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva
– ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale
dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una
riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo
Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e – nell’esempio in questione –
del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo
accordo che richiede “l’integrale applicazione delle disposizioni del
presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria
integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua
(…)”.
La risposta in sintesi:
"...Da quanto sopra appare evidente
che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata
della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età
dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”.
In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore
formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o
qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del
contratto di apprendistato.
Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.".
Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.".